In allegato si pubblica la circolare del Ministero della Salute del 18 gennaio 2022 che recepisce il nuovo protocollo Return to play della FMSI.
Clicca qui Documento_Principale_0003566-18_01_2022-DGPRE-MDS-P_220118_205622 (1)
“Devi certificare un atleta che ha avuto il Covid? Scarica il flow-chart FMSI” flowchart_protocollo_rtp
In questa sezione sono riportati i documenti redatti dalla FIGC con le indicazioni generali per la pianificazione, l’organizzazione e la gestione delle sedute di allenamento e delle gare finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19.
PROTOCOLLO FIGC 2021/2022 CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE
Protocollo aggiornato al 10 gennaio 2022 clicca qui
A seguito dei chiarimenti forniti dal Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sull’utilizzo del Green Pass Rafforzato, si pubblica una versione aggiornata del protocollo (Versione 4). Per una migliore comprensione delle differenze rispetto alla versione pubblicata il 1° dicembre (Versione 3), le modifiche sono state evidenziate in giallo. Per consultare il documento cliccare QUI
Protocollo calcio dilettantistico e giovanile – aggiornato al primo dicembre 2021
Indennità aprile maggio 2021 – Chiarimenti
🔹 Come sapete, nei giorni scorsi, Sport e Salute ha erogato, ai Collaboratori Sportivi che avevano confermato la sussistenza dei requisiti, il bonus per il periodo aprile-maggio previsto dal decreto-legge “Sostegni bis”.
🔸 La società, sulla base dei dati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate, ha erogato l’indennità a 137.071 Collaboratori Sportivi per un totale di 156.744.800 euro.
🔹 Facendo seguito alle richieste pervenute in queste ore in merito alla procedura adottata dalla società per determinare le soglie di attribuzione dell’indennità, si fa presente che la Società ha dato piena applicazione all’articolo 44, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che testualmente dispongono:
“2. L’ammontare dell’indennità di cui al comma 1 è determinata come segue: a) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 2.400; b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600; c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 800.
3. Ai fini di cui al comma 2, la società Sport e Salute S.p.A., sulla base di apposite intese, acquisisce dall’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beneficiari.”
🔸In applicazione di tali norme, la Società ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate un documento recante, per ciascuno dei beneficiari, lo scaglione di appartenenza, tra quelli di cui all’articolo 44, comma 2 del decreto legge Sostegni bis.
🔹 L’Agenzia delle Entrate, in particolare, ha fornito alla Società i dati reddituali disponibili nelle Certificazioni Uniche 2020 alla data di pubblicazione del citato decreto-legge, relative all’anno d’imposta 2019 e, in particolare, le informazioni contenute nelle Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, rilasciate dalle associazioni e società sportive, che rechino nel campo “Causale” il valore “N”.
🔸Sulla base dei dati oggettivi forniti dall’Agenzia delle Entrate, Sport e Salute S.p.a. ha pertanto erogato le indennità corrispondenti.
– – – – – – – – – – –
🔻 Quanto invece ai soggetti per cui, negli archivi dell’Agenzia delle Entrate, non è risultata alcuna certificazione unica 2020 riguardante i compensi sportivi, la Società:
▪️ha applicato la soglia minima ai soggetti che avevano comunque dichiarato, in piattaforma, compensi sportivi 2019 compresi tra 0 e 3.999,99 euro;
▪️in attesa dei chiarimenti richiesti alle Autorità competenti, ha dovuto sospendere il pagamento per i soggetti che, in piattaforma, avevano dichiarato compensi sportivi 2019 da 4.000 euro in su.
Per tutte le info Sport e Salute

PROCEDURA RIGETTI
1. – Nelle prossime ore saranno trasmesse a tutti i soggetti, la cui domanda non è stata accolta dalla Società le relative comunicazioni di rigetto.
2. – Tali comunicazioni verranno inviate, come di consueto, con una mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella piattaforma informatica. La comunicazione contiene il motivo del rigetto e un link, cliccando sul quale si potrà presentare un’istanza alla Società per chiedere il riesame della domanda in autotutela. La possibilità di accedere alla piattaforma per presentare l’istanza è comunque assicurata ai soggetti la cui domanda è stata rigettata, anche ove non fosse riuscita la procedura di accesso tramite mail. L’accesso è riservato solo ai soggetti la cui domanda è stata formalmente rigettata.
3. – Saranno prese in considerazione esclusivamente le istanze presentate attraverso tale procedura. Si invita pertanto chi avesse inviato un’istanza con altre formalità a presentarla tramite la procedura in piattaforma.
4. – Accedendo in piattaforma – si rammenta che è possibile accedere cliccando sul link nella mail oppure con le modalità indicate al successivo punto 7. – si aprirà una pagina con una procedura guidata che consentirà, una sola volta, la compilazione di un campo di testo di massimo 400 caratteri per l’inoltro della richiesta di riesame in autotutela. Nell’istanza, occorre riportare i motivi che fanno ritenere il provvedimento di rigetto infondato e, di conseguenza, annullabile in autotutela da parte della Società. Dopo l’invio dell’istanza, la pagina dell’utente continuerà a mostrare il testo e la data di richiesta.
5. – Laddove, a seguito dell’istanza o anche d’ufficio, la Società ritenesse di poter annullare il provvedimento di rigetto, provvederà ad ammettere la domanda e, conseguentemente, a effettuare il pagamento della relativa indennità e gli ulteriori atti conseguenti. Essendo scaduto il termine per le integrazioni istruttorie, la decisione verrà assunta sulla base dei documenti già caricati in piattaforma. Non è possibile inviare nuovi documenti.
6. – Si ricorda che l’esercizio dell’autotutela ha carattere discrezionale e non sospende i termini per proporre il ricorso giurisdizionale e che, pertanto, non vi è obbligo per l’Amministrazione di formulare una risposta. Tuttavia, la Società risponderà a tutti i richiedenti nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
7. – Per accedere alla piattaforma, è necessario prenotarsi inviando un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero 339.9940875.
In alternativa, può accedere alla piattaforma senza prenotazione tra la mezzanotte e le 7 del mattino, al seguente link:
https://curaitalia.sportesalute.eu/accesso
Per autenticarsi in piattaforma, è necessario inserire il proprio codice fiscale (tutto maiuscolo e tutto attaccato), la password scelta in fase di registrazione e il codice univoco ricevuto via SMS.
Se ha dimenticato la password, è possibile cliccare sul link:
https://curaitalia.sportesalute.eu/nuovaPassword
(disponibile anche nella pagina di accesso)
- inserisca il suo Codice Fiscale scritto tutto maiuscolo e tutto attaccato;
- controlli la mail: troverà un messaggio inviato da parte di Cura Italia, contenente il link per impostare una nuova password.
Ottenuto l’accesso alla piattaforma, segua le indicazioni in home page.
Fonte: Sport e Salute