Pubblichiamo il decreto dipartimentale che autorizza i soggetti, identificati con numero seriale, che hanno effettuato erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di interventi su impianti sportivi pubblici, ad usufruire dello Sport Bonus previsto dalla legge n. 160/2019.
Alle imprese, agli enti non commerciali e alle persone fisiche spetta un credito di imposta in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate, da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo:
- le IMPRESE possono utilizzare il credito di imposta tramite compensazione presentando il modello F24 (codice tributo “6892”) esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in ciascuno degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito del Dipartimento per lo sport dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo;
- le PERSONE FISICHE e gli ENTI NON COMMERCIALI possono utilizzare il credito di imposta nelle relative dichiarazione dei redditi esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione.
Si ricorda inoltre a tutti i SOGGETTI BENEFICIARI DELLE EROGAZIONI liberali che, ai sensi dell’art. 1 comma 626 della legge n. 145/218, è fatto obbligo di dare adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici delle somme ricevute e che, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori, devono rendicontare al Dipartimento per lo sport i lavori eseguiti e le somme utilizzate.
Fonte: SportGoverno
- Potranno presentare domanda esclusivamente i soggetti che non siano già stati beneficiari delle indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno o novembre. Il termine ultimo di presentazione delle nuove domande sulla piattaforma, è fissato alle 24:00 del 7 dicembre 2020.
- Per i soggetti che siano già stati beneficiari delle indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno o novembre è prevista la procedura di erogazione automatica. Pertanto, non è necessaria la presentazione della domanda per il mese di dicembre: tutti i soggetti che abbiano ricevuto almeno un’indennità riceveranno una mail con una procedura guidata che gli consentirà di cliccare su un link personalizzato e, quindi, confermare la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge oppure di rinunciare all’indennità.
- La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 19:00 di oggi, mercoledì 2 dicembre sul sito di Sport e Salute.
- Invia con un SMS il tuo Codice Fiscale al numero 339.9940875 e ricevi il codice di prenotazione necessario per registrarti alla piattaforma di Sport e Salute e presentare la domanda. Nell’SMS inserisci esclusivamente il tuo Codice Fiscale senza spazi né altro testo.
Tutte le informazioni qui 👉 https://bit.ly/3lA0vyy
Indennità per collaboratori sportivi: FAQ per le nuove domande di novembre
Indennità novembre Collaboratori Sportivi: al via la presentazione delle domande
Collaboratori Sportivi: al via la presentazione delle domande per l’indennità di dicembre
Per tutte le info per presentare la domanda vai su questo link https://bit.ly/35Zxpmz
Erogazione automatica per il mese di novembre
FAQ PER LE NUOVE DOMANDE DI NOVEMBRE
La procedura:
L’indennità spetta ai Collaboratori Sportivi (atleti, tecnici, addetti amministrativi-gestionali, etc.) che abbiano un rapporto con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro del CONI alla data del 17 marzo 2020.
Il presupposto è che, alla data di emanazione del decreto, esista un rapporto di collaborazione valido anche per il mese di novembre 2020.
Non possono chiedere l’indennità i titolari di Partita Iva, le persone iscritte alla Gestione Separata dell’INPS, i pensionati, coloro che hanno percepito il Reddito di Cittadinanza il Reddito di Emergenza e tutti coloro che hanno altri redditi da lavoro, poiché ricadono nelle altre forme di sostegno previste. L’indennità non è cumulabile con altre prestazioni e indennità previste dal Decreto Legge Cura Italia, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Dl Rilancio).
La domanda può essere presentata, entro il termine perentorio delle 24.00 del 12 novembre 2020, dal Collaboratore Sportivo soltanto attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14.00 di lunedì 2 novembre 2020 sino alle ore 24.00 di giovedì 12 novembre sul sito di Sport e Salute (www.sportesalute.eu): tutte le dichiarazioni saranno compilate nell’ambito della piattaforma, attraverso cui dovranno essere allegati i documenti richiesti (documento d’identità, copia del contratto o della lettera d’incarico o attestazione dell’organismo sportivo committente completa dei requisiti di legge).
La piattaforma certificherà data e ora di ricevimento della domanda. Sport e Salute effettuerà controlli e verifiche, anche richiedendo agli Organismi Sportivi di confermare la veridicità delle dichiarazioni. Ove la domanda sia completa e soddisfi tutti i requisiti, il contributo sarà erogato tramite bonifico bancario entro 15 giorni dalla ricezione della domanda o dalla successiva data di integrazione dei documenti.
1) Chi ha diritto all’indennità?
I titolari di rapporti di collaborazione sportiva già in essere, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno – per il mese di novembre 2020 – cessato, ridotto o sospeso la loro attività presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritte nel Registro del CONI alla data del 17 marzo 2020.
2) Non ho presentato la domanda per il mese di marzo, aprile, maggio e giugno, posso presentarla ora e richiedere il bonus anche per i mesi precedenti?
Puoi presentare la domanda soltanto per il mese di novembre.
3) Ho presentato domanda per il mese di marzo/aprile/maggio/giugno ma è stata rigettata. Posso presentare domanda per il mese di novembre?
Sì, puoi presentare domanda per la sola indennità di novembre e sempreché ricorrano tutti i requisiti previsti dalla legge.
4) Ho rinunciato parzialmente all’indennità per il mese di marzo o aprile o maggio o giugno. Devo presentare domanda per il mese di novembre?
No, se hai rinunciato parzialmente e quindi hai già ricevuto l’indennità almeno per un mese non devi ripresentare domanda.
5) È stata prevista una priorità per ottenere l’indennità?
Il Decreto Ministeriale prevede soltanto una priorità cronologica. A tal fine, verrà considerata la data e l’ora di avvenuta presentazione della domanda.
6) Sono titolare di Partita Iva, posso presentare domanda?
Se sei un libero professionista titolare di Partita Iva non devi presentare domanda a Sport e Salute.
7) Ho un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con uno dei soggetti indicati dal DM, ho diritto all’indennità?
Ove ricorrano i requisiti di legge e sempre che tu non sia iscritto alla Gestione Separata dell’INPS.
8) Cosa è la gestione separata dell’INPS?
La Gestione Separata INPS nasce per dare una tutela a quei lavoratori autonomi che non hanno una propria cassa professionale e che non esercitano attività di impresa (commercianti, artigiani e coltivatori diretti hanno una propria Gestione di riferimento presso l’Istituto). Tra questi, a titolo di esempio, collaboratori coordinati e continuativi, altri liberi professionisti per i quali non è prevista un’apposita cassa previdenziale, lavoratori autonomi occasionali (per cui esiste l’obbligo di iscrizione al superamento dei 5 mila euro annui).
9) Come ci si iscrive alla gestione separata dell’INPS?
Ci si iscrive direttamente seguendo le indicazioni contenute nella pagina web dell’INPS dedicata al servizio: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=45795
10) Lavoro per un’Associazione/Società Sportiva non iscritta al Registro del CONI, posso richiedere l’indennità?
No. Per avere diritto all’indennità le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche presso cui si presta l’attività devono essere iscritte nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI. Si precisa che l’iscrizione deve sussistere alla data del 17 marzo 2020.
11) Lavoro per un organismo sportivo non riconosciuto dal Coni/Cip, posso richiedere l’indennità?
No. Per avere diritto all’indennità, il rapporto di collaborazione deve essere instaurato con un Organismo Sportivo, tra quelli indicati nel decreto ministeriale (FSN, DSA, EPS), riconosciuto dal CONI/CIP.
12) Sono un atleta titolare di un contratto di collaborazione, posso presentare domanda?
Sì, a condizione che sussistano anche tutti gli altri requisiti di legge.
13) Ho un contratto/rapporto gratuito, ho diritto all’indennità?
No. L’indennità ristora i titolari di rapporti di collaborazione sportiva che prevedevano un compenso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
14) Ho un documento di riconoscimento straniero, è valido?
Sì, a condizione che sia in corso di validità.
15) A novembre non ho percepito e non percepirò alcuna somma, ma ho avuto un lavoro part time nei mesi precedenti, sono escluso?
No, l’indennità è attribuita ai soggetti che, in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge, pur avendo un rapporto di collaborazione pendente non abbiano percepito, o abbiano percepito in parte, la relativa retribuzione per il mese di novembre 2020.
16) A novembre ho ricevuto rateo/saldo di un lavoro svolto nei mesi precedenti, posso fare domanda?
Sì, non devi aver percepito altro reddito per Il mese di novembre 2020 (v. FAQ 31, 32 e 33).
17) Non ho contratto né lettera di incarico, cosa posso allegare per provare l’esistenza del rapporto relativo al mese di novembre 2020?
Il migliore documento da allegare è sicuramente un’attestazione firmata da parte dell’organismo sportivo committente (ASD/SSD/FSN/EPS/DSA/CONI/CIP), su carta intestata dello stesso, da cui risultino tutti gli elementi di legge e, in particolare, che il rapporto era in corso per il mese di novembre 2020, che prevedeva un compenso pari a euro [xxx] e che l’attività oggetto del contratto si è interrotta, sospesa o ridotta a causa dell’emergenza Covid-19.
18) Il mio contratto prevede un compenso forfettario che sto continuando a percepire, posso presentare domanda?
No, l’indennità è prevista soltanto per coloro che, a causa dell’emergenza, non percepiscono il reddito corrispondente al mese di novembre oppure hanno avuto, a causa del Coronavirus, una sospensione o riduzione del compenso.
19) Nel mese di novembre ho svolto o svolgerò alcune ore di lezione on line e/o quando l’Associazione ha riaperto al pubblico; pertanto, percepirò un reddito da collaborazione sportiva per quel periodo. Posto che la legge prevede che io non debba aver percepito “altro” reddito per il mese di novembre 2020, posso presentare richiesta di contributo?
Sì, se a causa del Coronavirus c’è stata una riduzione delle attività e del compenso che avresti percepito.
20) Nel 2019 ho percepito compensi superiori a 10.000 euro, posso presentare domanda?
Sì. a condizione che sussistano anche tutti gli altri requisiti di legge.
21) Ho un contratto che per il mese di novembre avrebbe dato diritto a meno di 800 euro, posso richiedere l’indennità?
Sì, se ricorrono gli altri requisiti richiesti dalla legge, avrai comunque diritto all’indennità di euro 800.
22) Sono titolare di più rapporti di collaborazione sportiva di ammontare differente, ho diritto a un’indennità per ciascuna collaborazione?
No, l’indennità è unica.
23) Sono titolare di più rapporti di collaborazione sportiva con varie ASD/SSD, devo presentare domanda indicando tutte le collaborazioni o è sufficiente indicarne una sola?
È necessario indicarne una sola. Premurati di verificare che la ASD/SSD sia iscritta al Registro del CONI.
24) Ho un contratto di collaborazione in forma di stage posso richiedere l’indennità?
Sì, purché il contratto di collaborazione stipulato rispetti gli altri requisiti previsti dalla legge.
25) Sono Presidente o vicepresidente di associazione, posso prendere bonus?
Lo stato di Presidente o vicepresidente non è preclusivo di per sé: avrai diritto all’indennità se sei “Collaboratore” dell’Associazione e sussistono tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge.
26) L’indennità sportiva è cumulabile con un’altra indennità prevista dal Decreto Cura Italia o dal Decreto Rilancio?
No, anche per questa indennità la normativa dispone che l’indennità non è cumulabile con le prestazioni e le indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30,38 e 44 del decreto CuraItalia così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del decreto Rilancio, ovvero:
- Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
- Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria;
- Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
- Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga;
- Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;
- Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- Indennità lavoratori del settore agricolo;
- Indennità lavoratori dello spettacolo;
- Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19;
- Indennità per gli iscritti al fondo gestione INPS;
- Indennità per i lavoratori domestici.
27) L’indennità sportiva è cumulabile con il Reddito di Cittadinanza?
No. Il Decreto Ministeriale prevede espressamente che l’indennità non è riconosciuta a chi ha percepito il Reddito di Cittadinanza nel mese di novembre 2020, anche parziale.
28) Percepisco la NASpI, posso presentare domanda?
No. Poiché l’indennità NASpI è sostitutiva del reddito, è da considerarsi reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e pertanto incompatibile (art. 6, comma 2, TUIR).
29) Sono titolare di pensione o sono iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, posso presentare domanda?
No. Il Decreto Ministeriale non riconosce l’indennità qualora i soggetti siano titolari di pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati, o che siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
30) Percepisco la pensione di invalidità/ o la pensione di reversibilità, posso presentare la domanda?
Sì. Le pensioni di invalidità e di reversibilità coprono un bisogno assistenziale e sono compatibili per quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, del TUIR.
31) Percepisco altro reddito da lavoro, posso accedere anche all’indennità per collaboratori sportivi?
No. Per avere diritto all’indennità, devi infatti auto-certificare:
- di avere un rapporto di collaborazione già in essere, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno – per il mese di novembre 2020 – abbia cessato, ridotto o sospeso l’attività
- di non aver percepito e di non percepire altro reddito da lavoro per il mese di novembre 2020;
- di non essere già percettore del reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto CuraItalia, così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del DL-Rilancio;
- di non essere già percettore del reddito di cittadinanza.
32) Cosa si intende per altro reddito da lavoro?
Ai sensi del Decreto Ministeriale, per reddito da lavoro – che esclude il beneficio dell’art. 12 si intendono i redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 dello stesso decreto nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. Si ricorda che se si continua a percepire regolarmente il compenso previsto per il mese di novembre 2020 della collaborazione sportiva, non si ha diritto all’indennità.
33) Quali sono i redditi assimilati che escludono il mio diritto all’indennità?
Ai sensi dell’articolo 50 TUIR, per redditi assimilati da lavoro si considerano:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, delle cooperative agricole, delle cooperative della piccola pesca;
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro con l’erogante;
- le somme a qualunque titolo percepite nel periodo d’imposta, anche erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
- le remunerazioni dei sacerdoti nonché le congrue e i supplementi di congrua;
- le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
- le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive nonché i conseguenti assegni vitalizi;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
- le prestazioni pensionistiche di natura complementare;
- gli altri assegni periodici, comunque denominati compresi quelli corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, e compresi quelli corrisposti in forza di testamento o di donazione modale;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università) e del personale di cui all’articolo 6, comma 5,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, dell’area tecnico-scientifica e socio-sanitaria).
34) Possiedo reddito da terreno, fabbricato o finanziario. Ho diritto all’indennità?
Ove ricorrano gli altri requisiti dell’art. 12, sì: il reddito da terreno, fabbricato o finanziario non è preclusivo del diritto all’indennità.
35) È previsto un termine di scadenza delle domande?
Sì, le domande andranno presentate attraverso la piattaforma informatica entro il termine perentorio del 12 novembre 2020.
36) Come si presenta la domanda?
La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14 di lunedì 2 novembre 2020 sul sito di Sport e Salute fino alle ore 24.00 del 12 novembre 2020.
37) Qual è la procedura?
La procedura prevede tre fasi:
1. la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare – non prima delle ore 14.00 del giorno 2 novembre 2020 – un SMS con il proprio codice fiscale (tutto attaccato, senza altri spazi o parole) al numero 339.9940875. Dopo aver inviato l’SMS, si riceverà un codice di prenotazione (codice univoco) e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;
2. l’accreditamento: per iscriversi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio codice fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS;
3. la compilazione e l’invio della domanda: immediatamente a seguito dell’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.
Per l’invio della domanda si consiglia di utilizzare PC o tablet, altrimenti potrebbero esserci problemi nel caricamento degli allegati.
38) A cosa serve l’SMS di prenotazione?
È fondamentale al fine di ottenere il codice univoco e la fascia oraria in cui poter compilare la domanda sulla piattaforma informatica. Da ogni cellulare si può fare richiesta per un solo codice fiscale, in quanto il codice univoco viene associato al numero di telefono utilizzato.
39) Cosa succede se non ricevo il messaggio sms di risposta?
Se non dovessi ricevere il messaggio di risposta alla prenotazione si consiglia di verificare:
- di aver scritto correttamente il codice fiscale, senza spazi e senza altri caratteri;
- di aver inviato l’SMS al numero di cellulare corretto;
- di aver inviato l’SMS non prima delle ore 14.00 del 2 novembre 2020;
- di avere un piano tariffario che consente l’invio di SMS o di avere credito disponibile;
Se non ricevi il messaggio di risposta in tempi brevi puoi provare a inviare altro SMS da numero di cellulare diverso o da dispositivo differente.
L’SMS va comunque inviato da un numero di cellulare italiano.
40) Non sono riuscito ad accedere alla piattaforma nella fascia oraria indicata dall’SMS, cosa posso fare?
Potrai richiedere un nuovo appuntamento inviando un SMS oppure, se visto che l’appuntamento è scaduto, potrai accedere alla piattaforma dalle ore 24.00 alle ore 7.00 del mattino. Si potrà comunque accedere alla piattaforma fino alle ore 24.00 del 12 novembre 2020.
41) ho perduto i dati contenuti nell’SMS di risposta, cosa posso fare?
Anche in questo caso, potrai fare una nuova richiesta inviando un SMS.
42) Non mi ricordo la password cosa devo fare?
È possibile modificare la password direttamente nella relativa pagina di accesso alla piattaforma sul “hai dimenticato la password”.
43) Quando si può ritenere completata la domanda?
Al momento dell’invio della domanda sulla piattaforma informatica di Sport e Salute. Riceverai una mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica indicato in piattaforma (se non la ricevi verifica tra la posta indesiderata o SPAM).
44) Ho presentato domanda, ma ho fatto un errore, la posso correggere?
No. Se hai già presentato la domanda (cioè salvato e inviato e hai ricevuto la mail di conferma) ciò significa che la hai anche inviata a Sport e Salute. Le eventuali integrazioni che si rendessero necessarie per completare la domanda potranno essere presentate soltanto in sede di soccorso istruttorio ed esclusivamente attraverso la piattaforma con le modalità che verranno indicate dalla società. In nessun caso però possono essere prese in considerazione rettifiche arrivate via mail.
45) Posso presentare la domanda anche per un’altra persona?
No, ogni soggetto può presentare soltanto la propria domanda.
46) Sono il titolare di un’Associazione/Società Sportiva/Patronato, posso presentare domanda cumulativamente per conto dei collaboratori?
No, solo l’avente diritto può presentare domanda.
47) L’Associazione/Società titolare della collaborazione dovrà confermare quello che ho certificato?
In fase di verifica, Sport e Salute richiederà all’Associazione/Società Sportiva di confermare le dichiarazioni fatte al momento della presentazione della domanda. Suggeriamo di far verificare alla tua associazione quale mail abbia inserito nel Registro del Coni, la comunicazione arriverà a quell’indirizzo.
48) Quali sono i documenti da allegare all’istanza?
Sono previsti dal Decreto Ministeriale e sono:
a) fotocopia fronte e retro del documento di identità indicato nella domanda;
b) copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico ovvero attestazione dell’organismo sportivo committente da cui risultino i dati anagrafici (tra cui: nome e cognome, codice fiscale, residenza e recapiti di posta elettronica e certificati), dati relativi alla collaborazione sportiva (tra cui: parti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione) nonché la dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, relativa, tra l’altro, alla riduzione, cessazione o sospensione a causa del Covid-19 del rapporto di collaborazione;
c) solo in assenza della copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico, o della attestazione dell’organismo sportivo, copia della quietanza relativa all’avvenuto pagamento del compenso per il mese di ottobre 2020.
49) Cos’è l’attestazione dell’Organismo Sportivo?
È una possibilità introdotta già con il DM 29 maggio 2020 per aiutare tutti i richiedenti che avevano difficoltà con gli altri documenti e che si è rivelata molto utile per l’approvazione delle domande.
È una dichiarazione resa dal rappresentante legale dell’Organismo presso cui si presta la collaborazione, su carta intestata, che attesta:
-
- l’esistenza del rapporto di collaborazione sportiva già in essere;
- il ruolo ricoperto (atleta, tecnico, dirigente, etc.);
- il compenso che viene corrisposto;
- che per il mese di novembre non verrà pagato I’intero compenso pattuito.
Tale attestazione è sufficiente a comprovare l’esistenza del rapporto e, quindi, è sostitutiva di ogni altro documento rispetto a quanto richiesto alla lettera b) e c) della precedente FAQ 50.
50) Posso allegare anche la sola quietanza di avvenuto pagamento del compenso di ottobre 2020?
Per l’esperienza dei mesi precedenti è preferibile che venga allegato il contratto, la lettera di incarico e, soprattutto, l’attestazione di cui alla precedente FAQ 49: questi documenti, infatti, velocizzano il processo di erogazione dell’indennità. Se proprio non li avessi, potrai allegare la quietanza di avvenuto pagamento del compenso di ottobre 2020, tenendo presente che il documento deve avere la funzione di ufficializzare e certificare il pagamento. Si considera pertanto quietanza soltanto un documento che contenga i seguenti elementi essenziali: parti coinvolte (collaboratore e soggetto per cui hai svolto la collaborazione), importo pagato; data e causale del pagamento (cedolino, ricevuta, bonifico bancario, accredito su conto corrente), nonché il timbro e la firma del soggetto per cui hai svolto la collaborazione.
51) Dove posso trovare il Codice Fiscale dell’Associazione o Società Sportiva Dilettantistica?
Consultando il Registro pubblico Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI, cui puoi accedere da questo link: https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html sportesalute.eu
52) Sport e Salute mi ha richiesto integrazioni. Entro quando le devo fornire?
Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, altrimenti la domanda decade.
53) Quando riceverò il contributo?
Ove la domanda sia completa e soddisfi tutti i requisiti, il contributo sarà erogato entro 15 giorni dalla ricezione della domanda o dalla successiva data di integrazione dei documenti.
54) L’indennita’ del mese di marzo/aprile/maggio/giugno non mi è ancora arrivata per problematiche relative all’IBAN, devo presentare nuova domanda?
No, non c’è bisogno, se il problema riguarda soltanto l’IBAN non va presentata domanda.
55) Come riceverò il contributo?
Il contributo verrà trasferito esclusivamente tramite bonifico bancario, sul conto corrispondente al codice IBAN indicato nella domanda. In considerazione dell’esperienza acquisita con l’erogazione delle indennità di marzo/aprile/maggio/giugno, prima di inviare la domanda, si chiede di verificare accuratamente che il codice IBAN inserito sia corretto e corrisponda al tuo personale (non sono accettati codice IBAN di altri soggetti quali familiari – a meno di richiedenti minorenni – Associazione o Società presso cui si collabora, ecc). Verifica anche con il tuo istituto bancario che il conto corrente sia idoneo a ricevere il bonifico e che non ci sia altro impedimento.
56) Avrò una ricevuta della domanda?
Sì, Sport e Salute certificherà il momento del ricevimento della domanda e all’utente verrà inviata la ricevuta dell’avvenuta presentazione della domanda.
57) Come va compilato il campo “IBAN” sulla piattaforma?
È fondamentale che questo campo venga compilato correttamente, per poter consentire che i flussi di pagamento siano poi indirizzati verso l’effettivo beneficiario. L’IBAN è costituito da 27 caratteri alfanumerici (sempre maiuscoli e senza caratteri speciali) e deve essere quello fornito direttamente dalla banca sul quale il beneficiario ha aperto il proprio conto. Si richiede di controllare con grandissima attenzione, se no il pagamento dell’importo non potrà avvenire. In considerazione dell’esperienza acquisita con l’erogazione delle indennità di marzo/aprile/maggio, prima di inviare la domanda, si chiede di verificare accuratamente che il codice IBAN inserito sia corretto e corrisponda al tuo personale (non sono accettati codice IBAN di altri soggetti quali familiari– a meno di richiedenti minorenni – Associazione o Società presso cui si collabora, ecc). Verifica anche con il tuo istituto bancario che il conto corrente sia idoneo a ricevere il bonifico e che non ci sia altro impedimento.
58) l’IBAN può riferirsi anche ad un conto co-intestato?
Sì.
59) l’IBAN può riferirsi ad un conto di cui non si è intestatari?
No In considerazione dell’esperienza acquisita con l’erogazione delle indennità di marzo/aprile/maggio, prima di inviare la domanda, si chiede di verificare accuratamente che il codice IBAN inserito sia corretto e corrisponda al tuo personale (non sono accettati codice IBAN di altri soggetti quali familiari– a meno di richiedenti minorenni – Associazione o Società presso cui si collabora, ecc). Verifica anche con il tuo istituto bancario che il conto corrente sia idoneo a ricevere il bonifico e che non ci sia altro impedimento.
60) il Conto Corrente (per il quale indicare l’IBAN) deve essere aperto in Italia?
Suggeriamo di sì, i pagamenti esteri comportamento un supplemento di istruttoria che potrebbe ritardare il pagamento.
61) Può essere inserito l’IBAN di un conto corrente postale?
Sì. Verifica anche con il tuo istituto che il conto corrente sia idoneo a ricevere il bonifico e che non ci sia altro impedimento.
62) Si può ricevere il pagamento su una carta Postepay?
Sì, esclusivamente nel caso di Postepay Evolution, e sempre che sia effettivamente dotata di IBAN. Verifica anche con il tuo istituto che il Conto Corrente sia idoneo a ricevere il bonifico e che non ci sia altro impedimento.
63) Mio figlio è minorenne e non ha un conto corrente, può indicare quello di un familiare?
Sì.
64) Non ho un iban, posso usare quello di……
No, per garantire che l’indennità venga erogata a favore dell’avente diritto, l’IBAN deve essere riferito a un conto di cui si è intestatari o cointestatari. Non sono accettati codice IBAN di altri soggetti quali familiari– a meno di richiedenti minorenni – Associazione o Società presso cui si collabora, ecc)
65) È prevista l’elaborazione della CU (certificazione unica) per l’emolumento ricevuto?
Sì, ancorché il compenso liquidato non sia soggetto a tassazione (IRPEF) e, pertanto, sarà liquidato per l’intero importo previsto dalla legge. Sport e Salute provvederà a trasmettere all’Agenzia delle Entrate ed al beneficiario dell’importo la dichiarazione fiscale, nei termini e nelle modalità di legge.
66) Perché è importante compilare con attenzione il campo “Comune di residenza”?
La precisa compilazione e veridicità di tale campo è fondamentale, in quanto rappresenta un’informazione necessaria per consentire alla Società, nelle scadenze di legge, di elaborare la dichiarazione fiscale (CU) dei percipienti.
67) Perché è importante compilare con attenzione il campo “mail”?
La precisa compilazione di tale campo è fondamentale, in quanto rappresenta un’informazione necessaria per consentire alla Società di mandarti eventuali comunicazioni relative alla domanda in fase istruttoria.
68) Compatibilità con servizio civile nazionale
Sì, in quanto ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, tutti gli assegni di servizio civile erogati dopo il 18 aprile 2017 sono equiparati a redditi esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.
69) Compatibilità con Cassa Integrazione
No, l’indennità di cui all’art. 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 non è cumulabile con i trattamenti di cassa integrazione.
70) Ho un compenso orario/a percentuale/a prestazioni e non mensile, come faccio a riempire il campo “compenso previsto dal contratto”?
L’informazione da inserire nel campo dovrà essere riferita ad un importo, che può essere anche relativo al compenso orario (es. 20,00), o a una stima effettuata sulla base della media mensile.
Fonte: sportesalute.eu
Martedì 8 settembre, sul sito di Sport e Salute, a partire dalle 14, verrà attivata la piattaforma dedicata solo ai nuovi richiedenti, fra i Collaboratori Sportivi, del bonus di 600 euro per il mese di giugno. Gli interessati potranno caricare, attraverso il collaudato sistema di prenotazione via sms, i documenti necessari ad avviare la domanda di indennità. Come sempre la piattaforma resterà aperta una settimana, fino al 15 settembre.
Per chi ha già ricevuto il bonus dei mesi marzo-aprile-maggio il Decreto Agosto ha previsto l’erogazione automatica dell’indennità di 600 euro per il mese di giugno.
Fonte: https://www.sportesalute.eu/
Al fine di rendere più agevole la ricerca delle informazioni riguardanti le indennità per i collaboratori sportivi sintetizziamo di seguito i contatti, i canali e i siti web di riferimento:
Per ricevere informazioni relative all’indennità dei collaboratori sportivi prevista dai Decreti “Cura Italia” e “Rilancio” vai al seguente link: https://www.sportesalute.eu/…/1999-collaboratori-sportivi-a…
Per ricevere aggiornamenti relativi all’indennità dei collaboratori sportivi seguici sui nostri social ed iscriviti al nostro canale Telegram https://t.me/SporteSalute
Per monitorare lo stato della propria domanda, consultare le FAQ, ricevere notifiche e news della Società e ricevere informazioni sulle azioni necessarie durante la fase istruttoria è disponibile gratuitamente negli store di Google Play ed Apple l’App Collaboratori Sportivi. Puoi scaricare l’App qui: Google Play Store: https://bit.ly/37m7NAE / Apple Store: https://apple.co/2MFjpVR
Per consultare le FAQ aggiornate vai al seguente link: https://www.sportesalute.eu/indennita-collaboratori-sportiv…
Per i problemi tecnici sulla piattaforma invia una mail a collaboratorisportivi@sportesalute.eu specificando in oggetto “PROBLEMA TECNICO” e indicando nel testo dell’email il codice fiscale, nome e cognome utente e una breve descrizione del problema.
Se, con gli strumenti sopraelencati, non sei riuscito a trovare risposta ai tuoi quesiti chiama esclusivamente il numero dedicato 06.32722020 o scrivi a curaitalia@sportesalute.eu
È stato emanato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, che individua le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento dell’indennità prevista dall’articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34 per i mesi di Aprile e Maggio 2020.
1) Per chi ha già presentato la richiesta per l’indennità relativa al mese di Marzo 2020:
L’art. 7 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 29 maggio 2020 prevede espressamente che l’indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 venga erogata da Sport e Salute, senza necessità di ulteriore domanda, ai soggetti che sono stati già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità.
Per quanto sopra, tutti i collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l’indennità per il mese di marzo 2020, stanno ricevendo il pagamento dell’indennità di aprile e maggio 2020 senza dover presentare una nuova domanda. Si invita pertanto a verificare l’avvenuta erogazione sullo stesso conto corrente su cui è stata accreditato il bonus relativo a marzo 2020.
Chi avesse già presentato la domanda per il mese di marzo 2020, ma non avesse ancora ricevuto l’indennità, è tenuto a fornire le integrazioni istruttorie che Sport e Salute gli ha richiesto per poter ottenere l’indennità di marzo 2020 e, in tale sede, potrà anche caricare i documenti che ritiene necessari per l’indennità di aprile e maggio 2020.
Se le integrazioni richieste soddisfacessero i requisiti richiesti dalla legge, gli verrà corrisposta l’indennità di marzo 2020 e, conseguentemente, anche l’indennità di aprile e maggio 2020.
2) Per chi non ha presentato la richiesta per l’indennità relativa al mese di Marzo 2020:
Il decreto ministeriale sancisce che potranno presentare la domanda per l’indennità relativa ai mesi di Aprile e Maggio 2020, i titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti:
1) non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Legge “Rilancio”);
2) non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di aprile e maggio 2020;
3) non devono aver percepito, nel mese di aprile e maggio 2020, il Reddito di Cittadinanza;
4) non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30,38 e 44 del decreto Cura Italia così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Il rapporto di collaborazione deve:
1) essere svolto con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, le, Federazioni Sportive Nazionali, le Federazioni sportive paralimpiche, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate riconosciute dal Coni e dal CIP ovvero con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 devono essere iscritte al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI;
2) aver cessato, sospeso, o ridotto l’attività a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
3) essere esistente già alla data del 23 febbraio 2020;
4) non rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Legge “Rilancio”) (liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di lunedì 8 giugno sul sito di Sport e Salute.
La procedura d’invio della domanda prevede tre fasi:
– la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che sarà comunicato dalle ore 14:00 di lunedì 8 giugno sull’homepage del sito di Sport e Salute (leggi qui l’informativa relativa alla privacy). Nell’SMS inviato per la prenotazione va inserito solo il Codice Fiscale senza spazi o testi aggiuntivi. Dopo aver inviato l’SMS, il richiedente riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma. Il sistema assicura che l’ordine di presentazione delle domande corrisponda all’ordine di ricevimento degli SMS.
– l’accreditamento: per accreditarsi alla piattaforma è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS al numero sopra indicato. Per accedere all’accreditamento l’utente può utilizzare il link ricevuto via SMS insieme al codice univo di prenotazione o accedere alla piattaforma dall’homepage del sito di Sport e Salute;
– la compilazione e l’invio della domanda: subito dopo l’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.
Per prepararti alla presentazione della domanda, ti consigliamo di:
– caricare sul tuo computer, tablet o telefono il pdf dei documenti che andranno allegati (documento identità, contratto di collaborazione o lettera di incarico o attestazione della società ovvero prova dell’avvenuto pagamento della mensilità febbraio 2020);
– avere a disposizione i tuoi dati essenziali, tra cui: Codice Fiscale, recapiti di posta elettronica e telefonici, residenza e IBAN per l’accredito della somma;
– disporre dei dati relativi alla tua collaborazione sportiva, tra cui: nominativo delle parti contraenti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;
– conoscere l’ammontare complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel periodo d’imposta 2019;
– accertarti che il rapporto di collaborazione per cui intendi presentare la domanda di indennità rientri, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale, nell’ambito di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che sia presso Coni, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Federazioni sportive paralimpiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, oppure presso Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche;
– verificare che sussistano tutti gli altri requisiti di legge richiesti (esempio: non avere diritto a percepire altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020, non essere pensionato, non essere co.co.co iscritto alla gestione separata INPS, non essere percettore del Reddito di Cittadinanza, etc.);
– disporre del codice fiscale o della Partita Iva della Associazione/Società/Organismo Sportivo per cui si presta la collaborazione;
– verificare, se collabori con un’Associazione o una Società Sportiva Dilettantistica, che sia iscritta al Registro del CONI;
– verificare, se collabori con una Federazione Sportiva Nazionale, una Federazione sportiva paralimpica una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva, che sia riconosciuto dal CONI o dal CIP.
Al fine di supportare i richiedenti nella fase di presentazione della domanda e di essere aggiornati sullo stato di avanzamento della stessa:
– è stato riattivato l’indirizzo mail dedicato: curaitalia@sportesalute.eu, che offrirà un primo supporto automatico per le domande più frequenti (nota bene: si comunica che gli utenti non potranno utilizzare questo indirizzo mail per richiedere di modificare dati inseriti o documenti allegati in fase di presentazione della domanda; qualunque messaggio contenente allegati ovvero inerente a integrazioni o modifiche della domanda non sarà tenuto in considerazione);
– è attivo il canale Telegram di Sport e Salute che, come avvenuto nella prima fase, aggiornerà sulle questioni principali che verranno poste dall’utenza. Per seguire il canale clicca qui: https://t.me/SporteSalute;
– nei prossimi giorni, sarà disponibile un’applicazione, scaricabile gratuitamente, dagli store di Google Play ed Apple. L’applicazione consentirà ad ogni utente già registrato di monitorare lo stato della propria domanda, consultare le FAQ, ricevere notifiche e News della Società e ricevere informazioni sulle azioni necessarie durante la fase istruttoria. Per accedere alla APP il richiedente utilizzerà le stesse credenziali di accesso alla piattaforma. La APP sarà utilizzabile anche da parte degli utenti che hanno presentato la richiesta di indennità per il mese di Marzo 2020.
Tutti i richiedenti sono pregati di utilizzare esclusivamente gli strumenti di supporto sopraindicati e non i vari contatti disponibili sul sito di Sport e Salute, con particolare riferimento ai contatti delle varie direzioni di Sport e Salute e del centralino aziendale dai quali non potranno ricevere un sostegno adeguato.
Si aprono oggi 6 giugno 2020, i termini per la presentazione delle istanze di accesso alla prima finestra dello Sport Bonus, così come previsto dalla legge 27/12/2019 n. 160, che all’art. 1, comma 177, ha esteso lo Sport bonus previsto dalla legge di bilancio 2019, anche al 2020.
I soggetti che vogliono usufruirne possono farne richiesta, dal 6 giugno al 6 luglio 2020, compilando l’apposito modulo ed inviandolo a mezzo posta elettronica a: ufficiosport@pec.governo.it
Per tutte le informazioni e la modulistica vai alla sezione dedicata del sito