Ecco i chiarimenti del centro studi tributari della Lega Nazionale Dilettanti con circolare n.41
Oggetto: D.L. n. 157 del 30 novembre 2020 – “Ristori-quater”-
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 novembre 2020, il Decreto Legge n. 157 del
30 novembre 2020 – cd. “Ristori-quater” – recante ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
Si riportano, di seguito, prima le norme che più interessano specificamente il settore sportivo, e successivamente quelle che interessano la generalità dei contribuenti.
Art. 10 – Fondo Unico per il sostegno delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche
Al fine di fare fronte alle misure di ristoro a fondo perduto destinate alle ASD/SSD poste in essere
dal Dipartimento per lo Sport a seguito delle disposizioni contenute nei Decreti Legge nn. 34, 137 e 149 del 2020, è incrementata, per il 2020, la dotazione del Fondo Unico per il sostegno delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, istituito ai sensi del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, di 95 milioni di euro.
Art. 11 – Disposizioni a favore di lavoratori sportivi
Per il mese di dicembre 2020 è erogata dalla Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni
di euro, un’indennità di 800,00 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le FSN, le DSA, gli EPS, riconosciuti dal CONI, e presso le ASD e le SSD di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività. Il predetto emolumento non concorre alla determinazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro.
Si considera reddito da lavoro, che esclude il diritto a percepire l’indennità, il reddito da lavoro
autonomo, dipendente e assimilato nonché da pensione. Ai fini dell’erogazione delle indennità si considerano cessati, a causa dell’emergenza epidemiologica, tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.
Le domande degli interessati, con autocertificazione del possesso dei requisiti di cui sopra, sono
presentate entro il 7 dicembre 2020, tramite la piattaforma informatica, alla S.p.A. Sport e Salute che le
istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli artt. 96 del D.L. n. 18, 98 del D.L. n. 34, 12 del D.L. n. 104 e 17 del D.L. n. 137/2020, per i quali permangono i requisiti, l’indennità di 800,00 euro è erogata dalla S.p.A. Sport e Salute, senza necessità di ulteriori domande, anche per il mese di dicembre 2020.
Disposizioni che interessano la generalità dei contribuenti
Art. 1 – Proroga del termine di versamento del 2° acconto delle imposte sui redditi e IRAP
Per i soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno la sede legale o operativa in
Italia, il termine di versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in
scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020. Per le imprese e lavoratori autonomi con volumi di ricavi/compensi fino a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel primo semestre del 2020 rispetto al primo semestre del 2019, la scadenza per il versamento della 2^ rata degli acconti delle imposte sui redditi e IRAP è prorogata, anziché al 10 dicembre 2020, al 30 aprile 2021. Le imprese che operano nei settori economici di cui ai due allegati del Decreto “Ristori-bis” che hanno il domicilio fiscale o sede operativa nelle “zone rosse” e i ristoranti in “zona arancione”, possono effettuare il versamento della 2^ rata degli acconti di cui sopra entro il 30 aprile 2021 senza dover procedere ad alcuna verifica circa l’ammontare del fatturato e il calo dello stesso.
Art. 2 – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020
Sono sospesi fino al 16 marzo 2021 i termini di versamento delle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24
DPR n. 600/1973) e delle relative addizionali, dovute in qualità di sostituti d’imposta, dei contributi
previdenziali e assistenziali e dell’IVA in scadenza nel mese di dicembre 2020. La sospensione opera nei
confronti:
-di imprese con fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del
fatturato del 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019;
-delle attività economiche chiuse a seguito delle restrizioni applicate nelle “zone rosse” (DPCM 3 novembre 20202);
-dei ristoranti in “zone arancioni e rosse”;
-dei tour operator, agenzie di viaggio, alberghi operanti nelle “zone rosse”.
Il versamento degli importi sospesi va effettuato entro il 16 marzo 2021 in unica soluzione o in
quattro rate mensili di pari importo, senza interessi o sanzioni, con pagamento della 1^ rata il 16 marzo
2021.
Art. 3 – Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione REDDITI e IRAP
Per tutti i contribuenti è prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 il termine per l’invio della
dichiarazione REDDITI e IRAP.
Art. 4 – Proroga termini definizioni agevolate
Slittano al 1° marzo 2021 i termini di pagamento delle rate della rottamazione e del saldo e stralcio
in scadenza nel 2020. I soggetti che hanno aderito al saldo e stralcio e alla rottamazione-ter che non hanno pagato le rate già sospese dai Decreti anti Covid che, per effetto dell’art. 68, comma 3 del D.L. n. 18/2020, si sarebbero dovute pagare entro il 10 dicembre 2020, possono rinviare il pagamento al 1° marzo 2021.
Art. 8 – Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU
L’esenzione dall’IMU si applica ai soggetti passivi IMU, come individuati dall’art. 1, comma 743 della
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (proprietari, usufruttuari, ecc.) che siano anche gestori delle attività
economiche indicate nelle disposizioni dell’art. 177, comma 1 del D.L. n. 34, dell’art. 78, comma 1, lett. b), d), e) del D.L. n. 104/2020, dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 137/2020. Quest’ultima disposizione prevede che la seconda rata dell’IMU per i proprietari di immobili in cui si esercitano le attività indicate nella tabella – allegato 1- non è dovuta a condizione che siano anche gestori delle attività stesse.
Trattasi, per quanto riguarda le attività sportive, quelle i cui codici ATECO sono:
-931130 – gestione impianti sportivi polivalenti;
-931110 – gestione di stadi;
-931190 – gestione di altri impianti sportivi;
-931200 – attività di club sportivi;
-931910 – enti/organizzazioni sportive – promozione eventi sportivi;
-931999 – altre attività sportive.
“Tutti coloro che hanno un codice Ateco inserito negli elenchi dei decreti “Ristori” e “Ristori Bis” e che non hanno beneficiato dei precedenti contributi a fondo perduto, da oggi e fino al 15 gennaio 2021 potranno inviare le nuove domande per accedere ai contributi tramite il sito www.agenziaentrate.gov.it Chi aveva già presentato la richiesta per il decreto Rilancio riceverà in automatico l’accredito delle somme sul conto corrente”. Lo scrive su facabook il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora
Come presentare l’istanza
La domanda di accesso ai contributi va presentata via web mediante il portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso l’utilizzo di un software di compilazione e un successivo invio attraverso l’applicativo “Desktop telematico”. L’autenticazione potrà avvenire con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia, tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Nell’istanza devono essere indicati i codici fiscali del richiedente, dell’eventuale rappresentante o intermediario, le informazioni sulla sussistenza dei requisiti e l’Iban del conto corrente su cui ricedere l’accredito.
A chi spetta il contributo del Decreto Ristori
Entrambi i contributi si rivolgono ai titolari di una partita Iva attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non cessata al momento della presentazione della domanda. In particolare, gli ulteriori requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto del Decreto Ristori sono due: esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati nella tabella dell’allegato 1 del Decreto e avere avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Quest’ultimo requisito non è invece necessario se la partita Iva era stata attivata a partire dal 1° gennaio 2019.
I destinatari del contributo del Decreto Ristori-bis
Il contributo previsto dal Decreto Ristori-bis, invece, è destinato esclusivamente ai titolari di partita iva che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (le cosiddette regioni “rosse”). Gli altri requisiti sono analoghi a quelli del contributo del Decreto Ristori: esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati nella tabella contenuta questa volta nell’allegato 2 del Decreto Ristori bis; se titolari di una partita Iva aperta prima del 1° gennaio 2019, avere avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Infine, sempre come per il contributo precedente, la partita Iva del richiedente deve essere stata attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non deve essere cessata al momento della presentazione della domanda.
Una nuova area tematica per tutti i ristori
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stata creata una nuova area tematica, raggiungibile direttamente dalla Home page, che raggruppa le informazioni su tutti i contributi a fondo perduto finora istituiti. Al suo interno è possibile trovare informazioni sulla procedura di richiesta del contributo, sul calcolo delle somme spettanti, su cosa fare in caso di errori e sulle deleghe degli intermediari, oltre al riepilogo dei riferimenti normativi e dei provvedimenti emanati dall’Agenzia.
Guida ai contributi a fondo perduto per i settori economici con nuove restrizioni
Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato un comunicato sul Decreto Ristori, che fornisce una panoramica delle misure che interessano particolarmente i collaboratori, le società e le associazioni del settore sportivo.
Qui il testo completo del comunicato: http://www.sport.governo.it/
Qui il testo completo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ristori: https://www.gazzettaufficiale.
L’articolo 81 del D.L. n 104 del 14 agosto 2020, in discussione al Senato per la conversione in legge, stabilisce la concessione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% delle spese di pubblicità e sponsorizzazione sostenute dagli sponsor nei confronti delle società sportive professionistiche e dilettantistiche, che svolgono anche attività giovanile, escludendo, però, dal beneficio le sponsorizzazioni commissionate alle società sportive dilettantistiche che fruiscono del regime della legge 398/1991, di quelle società, cioè, di minori dimensioni, che non superano nell’anno proventi commerciali per 400 mila euro.
“La disposizione di esclusione penalizza fortemente proprio quei soggetti che per la loro sopravvivenza necessitano degli interventi di natura pubblicitaria di piccoli imprenditori locali che possono avere visibilità con la sponsorizzazione nel territorio, limitato a volte al solo comune o al massimo alla provincia – spiega il Presidente della LND Cosimo Sibilia – Sono decine di migliaia le piccole società che optano o hanno optato per la legge n. 398/91 e che costituiscono l’ossatura dell’intero movimento sportivo dilettantistico”.
Appare dunque ingiustificata la concessione del beneficio alla grande multinazionale che sponsorizza, fino a 15 milioni di euro, una grande società sportiva e venga, invece, escluso il piccolo imprenditore che con poche migliaia di euro contribuisce alla sopravvivenza della piccola entità sportiva che opera nello stesso territorio, quando addirittura non è l’unica fonte di vita della società stessa. Fermo restando che, nell’attuale situazione economica, le piccole imprese trovano enorme difficoltà a commissionare sponsorizzazioni per cui il beneficio recato dall’articolo 81 nei loro confronti sarebbe una forte spinta a far si che la piccola società sportiva possa godere dell’introito pubblicitario. Per questo la LND si è attivata proponendo emendamenti finalizzati ad estendere i benefici della norma, al momento così penalizzate, anche alle realtà con minori proventi commerciali.
È stato emanato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, che individua le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento dell’indennità prevista dall’articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34 per i mesi di Aprile e Maggio 2020.
1) Per chi ha già presentato la richiesta per l’indennità relativa al mese di Marzo 2020:
L’art. 7 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 29 maggio 2020 prevede espressamente che l’indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 venga erogata da Sport e Salute, senza necessità di ulteriore domanda, ai soggetti che sono stati già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità.
Per quanto sopra, tutti i collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l’indennità per il mese di marzo 2020, stanno ricevendo il pagamento dell’indennità di aprile e maggio 2020 senza dover presentare una nuova domanda. Si invita pertanto a verificare l’avvenuta erogazione sullo stesso conto corrente su cui è stata accreditato il bonus relativo a marzo 2020.
Chi avesse già presentato la domanda per il mese di marzo 2020, ma non avesse ancora ricevuto l’indennità, è tenuto a fornire le integrazioni istruttorie che Sport e Salute gli ha richiesto per poter ottenere l’indennità di marzo 2020 e, in tale sede, potrà anche caricare i documenti che ritiene necessari per l’indennità di aprile e maggio 2020.
Se le integrazioni richieste soddisfacessero i requisiti richiesti dalla legge, gli verrà corrisposta l’indennità di marzo 2020 e, conseguentemente, anche l’indennità di aprile e maggio 2020.
2) Per chi non ha presentato la richiesta per l’indennità relativa al mese di Marzo 2020:
Il decreto ministeriale sancisce che potranno presentare la domanda per l’indennità relativa ai mesi di Aprile e Maggio 2020, i titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti:
1) non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Legge “Rilancio”);
2) non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di aprile e maggio 2020;
3) non devono aver percepito, nel mese di aprile e maggio 2020, il Reddito di Cittadinanza;
4) non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30,38 e 44 del decreto Cura Italia così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Il rapporto di collaborazione deve:
1) essere svolto con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, le, Federazioni Sportive Nazionali, le Federazioni sportive paralimpiche, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate riconosciute dal Coni e dal CIP ovvero con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 devono essere iscritte al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI;
2) aver cessato, sospeso, o ridotto l’attività a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
3) essere esistente già alla data del 23 febbraio 2020;
4) non rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Legge “Rilancio”) (liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di lunedì 8 giugno sul sito di Sport e Salute.
La procedura d’invio della domanda prevede tre fasi:
– la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che sarà comunicato dalle ore 14:00 di lunedì 8 giugno sull’homepage del sito di Sport e Salute (leggi qui l’informativa relativa alla privacy). Nell’SMS inviato per la prenotazione va inserito solo il Codice Fiscale senza spazi o testi aggiuntivi. Dopo aver inviato l’SMS, il richiedente riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma. Il sistema assicura che l’ordine di presentazione delle domande corrisponda all’ordine di ricevimento degli SMS.
– l’accreditamento: per accreditarsi alla piattaforma è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS al numero sopra indicato. Per accedere all’accreditamento l’utente può utilizzare il link ricevuto via SMS insieme al codice univo di prenotazione o accedere alla piattaforma dall’homepage del sito di Sport e Salute;
– la compilazione e l’invio della domanda: subito dopo l’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.
Per prepararti alla presentazione della domanda, ti consigliamo di:
– caricare sul tuo computer, tablet o telefono il pdf dei documenti che andranno allegati (documento identità, contratto di collaborazione o lettera di incarico o attestazione della società ovvero prova dell’avvenuto pagamento della mensilità febbraio 2020);
– avere a disposizione i tuoi dati essenziali, tra cui: Codice Fiscale, recapiti di posta elettronica e telefonici, residenza e IBAN per l’accredito della somma;
– disporre dei dati relativi alla tua collaborazione sportiva, tra cui: nominativo delle parti contraenti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;
– conoscere l’ammontare complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel periodo d’imposta 2019;
– accertarti che il rapporto di collaborazione per cui intendi presentare la domanda di indennità rientri, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale, nell’ambito di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che sia presso Coni, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Federazioni sportive paralimpiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, oppure presso Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche;
– verificare che sussistano tutti gli altri requisiti di legge richiesti (esempio: non avere diritto a percepire altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020, non essere pensionato, non essere co.co.co iscritto alla gestione separata INPS, non essere percettore del Reddito di Cittadinanza, etc.);
– disporre del codice fiscale o della Partita Iva della Associazione/Società/Organismo Sportivo per cui si presta la collaborazione;
– verificare, se collabori con un’Associazione o una Società Sportiva Dilettantistica, che sia iscritta al Registro del CONI;
– verificare, se collabori con una Federazione Sportiva Nazionale, una Federazione sportiva paralimpica una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva, che sia riconosciuto dal CONI o dal CIP.
Al fine di supportare i richiedenti nella fase di presentazione della domanda e di essere aggiornati sullo stato di avanzamento della stessa:
– è stato riattivato l’indirizzo mail dedicato: curaitalia@sportesalute.eu, che offrirà un primo supporto automatico per le domande più frequenti (nota bene: si comunica che gli utenti non potranno utilizzare questo indirizzo mail per richiedere di modificare dati inseriti o documenti allegati in fase di presentazione della domanda; qualunque messaggio contenente allegati ovvero inerente a integrazioni o modifiche della domanda non sarà tenuto in considerazione);
– è attivo il canale Telegram di Sport e Salute che, come avvenuto nella prima fase, aggiornerà sulle questioni principali che verranno poste dall’utenza. Per seguire il canale clicca qui: https://t.me/SporteSalute;
– nei prossimi giorni, sarà disponibile un’applicazione, scaricabile gratuitamente, dagli store di Google Play ed Apple. L’applicazione consentirà ad ogni utente già registrato di monitorare lo stato della propria domanda, consultare le FAQ, ricevere notifiche e News della Società e ricevere informazioni sulle azioni necessarie durante la fase istruttoria. Per accedere alla APP il richiedente utilizzerà le stesse credenziali di accesso alla piattaforma. La APP sarà utilizzabile anche da parte degli utenti che hanno presentato la richiesta di indennità per il mese di Marzo 2020.
Tutti i richiedenti sono pregati di utilizzare esclusivamente gli strumenti di supporto sopraindicati e non i vari contatti disponibili sul sito di Sport e Salute, con particolare riferimento ai contatti delle varie direzioni di Sport e Salute e del centralino aziendale dai quali non potranno ricevere un sostegno adeguato.
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