

Pubblicato sul sito del Governo il nuovo DPCM ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19. Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.
La Federazione Italiana Giuoco Calcio, tenuto conto delle disposizioni contenute nel DPCM del 24 ottobre 2020 e considerate le risposte ai quesiti pubblicate dal Dipartimento per lo Sport sul proprio sito, comunica che in relazione alle competizioni di livello provinciale e regionale e all’attività di base, attualmente sospese sino al 24 novembre 2020, è consentito esclusivamente lo svolgimento di allenamenti all’aperto e in forma individuale, nel rispetto delle norme di distanziamento e delle altre misure di cautela, anche con la presenza di un istruttore/allenatore.
La FIGC ha inoltre precisato che sono fatte salve eventuali disposizioni ulteriormente limitative dell’attività sportiva emanate dai competenti organismi delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, nonché ulteriori sospensioni delle competizioni eventualmente disposte dalle Leghe/Divisioni organizzatrici delle stesse.
Con il DPCM del 24 Ottobre 2020, in vigore a partire da oggi, viene stabilita la sospensione di tutte le attività organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei suoi organismi regionali, provinciali e distrettuali, ivi compresa l’attività giovanile. Per quanto attiene lo svolgimento degli allenamenti, si resta in attesa dei necessari chiarimenti che il competente Ufficio per lo Sport del Ministero fornirà alla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Sarà premura della Lega Nazionale Dilettanti darne tempestiva informativa attraverso i suoi canali ufficiali.
Nell’attesa dei chiarimenti è possibile consultare FAQ del Dipartimento dello Sport: http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-24-ottobre-2020/
La Federazione Italiana Giuoco Calcio, tenuto conto delle disposizioni contenute nel DPCM del 18 ottobre 2020 in ordine allo svolgimento delle attività e competizioni sportive dilettantistiche, comprese quelle relative all’attività giovanile, e considerate le risposte ai quesiti pervenuti al Dipartimento per lo Sport pubblicate sul proprio sito, comunica che sono sospese sino al 13 novembre 2020 le seguenti competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore Giovanile e Scolastico a livello provinciale:
– Terza Categoria;
– Juniores Under 19 Provinciali;
– Serie D di calcio a cinque maschile e femminile;
– Allievi Provinciali maschili e femminili (Under 17 e Under l 6);
– Giovanissimi Provinciali maschili e femminili (Under 15 e Under 14);
– Esordienti (Under 13 e Under 12);
– Pulcini (Under 11 e Under 10);
– Primi calci (Under 9 e Under 8);
– Piccoli amici (Under 7 e Under 6).
In relazione alla suddette competizioni è consentito esclusivamente lo svolgimento di allenamenti in forma individuale, nel rispetto delle norme di distanziamento e delle altre misure di cautela, anche con la presenza di un istruttore/allenatore.
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F.A.Q.
1. Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale?
L’attività sportiva dilettantistica è svolta all’interno di una cornice organizzata e riconosciuta a livello di enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD. L’attività ludico-amatoriale è invece svolta in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi), o, comunque, qualificata come amatoriale.
2. Quali sono le discipline di contatto?
Per l’elenco degli sport di contatto vietati alla luce della nuova normativa, fare riferimento al decreto del Ministro dello Sport 14 ottobre 2020, pubblicato sul presente sito. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05592/sg
3. Cosa si intende per “attività individuale”?
Per attività individuale si intende quella svolta senza contatto con altri soggetti rispettando la distanza minima di cui al DPCM 13 ottobre 2020. Una volta rispettati questi requisiti, è possibile che, all’interno dello stesso ambiente chiuso, si trovino più persone a svolgere allenamenti individuali.
4. Nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica, è possibile, per gli sport di contatto, continuare gli allenamenti secondo modalità individuali?
Ai sensi del DPCM 18 ottobre 2020, art.1 comma 1 lett. d, numero 1), le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.
Inoltre, il numero 2) della predetta lett. d) prevede che l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Ciò significa che, anche per gli sport dilettantistici di contatto, di cui al decreto del ministro dello Sport del 14 ottobre 2020, è possibile effettuare gli allenamenti in forma individuale o, comunque, rispettando i protocolli di sicurezza delle rispettive federazioni.
5. È possibile proseguire con le competizioni dilettantistiche di livello regionale?
Gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, possono svolgersi regolarmente, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Parimenti, gli allenamenti finalizzati alle competizioni di cui sopra possono continuare in forma “ordinaria”.
6. Gli allenamenti in forma individuale possono svolgersi in presenza dell’istruttore?
L’allenamento individuale si deve necessariamente svolgere nel rispetto delle norme di distanziamento e delle altre misure di cautela. Premesso ciò, è certamente permessa la presenza dell’istruttore ad assistere agli allenamenti individuali.
7. Le attività sportive ludico-amatoriali sono vietate solo in relazione agli sport di contatto?
Sì. Ai sensi del DPCM 18 ottobre 2020, art.1 comma 1 lett.d n.2, sono sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale. Pertanto, per quanto riguarda gli sport non da contatto, l’attività ludico amatoriale può continuare.
8. Cosa si intende per attività sportiva organizzata?
Per “attività sportiva organizzata” si intende quell’attività praticata continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI, che comporta il rispetto di specifiche previsioni connesse al tesseramento e al vincolo sportivo (ad es. la presenza del tecnico sportivo abilitato e tesserato, la nomina di un medico sociale ma soprattutto l’osservanza dello specifico protocollo di prevenzione e contrasto al Covid-19, registrato presso il CONI e l’Autorità governativa di vigilanza, emanato dalla FSN/DSA/EPS di appartenenza).
9. Chi pratica l’attività sportiva organizzata?
Tutte le persone fisiche tesserate in Italia, che svolgono attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle Discipline sportive associate (DSA) o agli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI, per le quali sussiste l’obbligo della certificazione di idoneità sportiva.
10. Cosa si intende per attività dilettantistiche di base?
Tutte le attività svolte senza la presenza di un tecnico sportivo abilitato e di un referente per il Protocollo di contrasto al COVID-19 di un ente sportivo riconosciuto dal CONI e del CIP, che abbia adottato un Protocollo di contrasto al COVID-19, registrato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il CONI e del CIP.
11. Cosa si intende per eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale o regionale?
Tutti i confronti competitivi fra due o più atleti, inseriti nel calendario agonistico, quali gare nazionali o regionali, dal CONI, dal CIP, dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina sportiva.
12. Cosa si intende per tecnico sportivo abilitato?
Tutti i tecnici sportivi che sono titolari di una abilitazione a svolgere la propria attività a titolo professionale o volontario, nell’ambito del contesto del sistema CONI, Federazioni sportive nazionali (FSN), Discipline sportive associate (DSA) o Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI.
13. Cosa si intende per ufficiale di gara abilitato?
Tutti gli ufficiali di gara abilitati che sono titolari di una abilitazione a svolgere la propria attività a titolo professionale o volontario, nell’ambito del contesto del sistema CONI, Federazioni sportive nazionali (FSN), Discipline sportive associate (DSA) o Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI.
14. Cosa si intende per Protocollo di contrasto al COVID-19?
L’apposito protocollo adottato dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI in attuazione delle disposizioni governative, contenente norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono le attività sportive organizzate.
15. I calciatori di Terza categoria della FIGC possono continuare a competere in questo torneo dilettantistico del campionato italiano di calcio?
No, sono vietate tutte le attività degli sport di contatto per tesserati maggiorenni organizzate a livello provinciale nell’ambito del contesto del sistema CONI, Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline sportive associate (DSA), o Enti di promozione sportiva (EPS), riconosciuti dal CONI.
16. Quale attività sportiva e formativa dei giovani atleti degli sport di contatto può essere svolta in quanto ricompresa negli eventi e competizioni riconosciuti di interesse regionale?
Le sole attività svolte nell’ambito del contesto del sistema CONI, Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline sportive associate (DSA), o Enti di promozione sportiva (EPS), riconosciuti dal CONI, a condizione che i giovani tesserati non abbiano ancora compiuto la maggiore età, abbiano il certificato di idoneità sportiva, che le società o associazioni dilettantistiche abbiano designato il medico sociale referente del Protocollo di contrasto al COVID-19 e che il Comitato Regionale dell’organismo sportivo competente abbia emanato specifiche disposizioni per il contact tracing , col mantenimento dell’elenco delle presenze per un periodo di almeno 14 giorni.
17. I limiti orari indicati all’art. 1, co.6, lett. ee DPCM 13 ottobre 2020 relativi alle attività di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande riguardano anche l’utilizzo di campi sportivi annessi?
Le limitazioni orarie riguardano solo l’attività di ristorazione e di somministrazione di cibi e bevande, non anche la fruizione di eventuali impianti sportivi annessi. Pertanto, in presenza dei presupposti e nel rispetto delle regole previste dal DPCM 18 ottobre 2020, sarà possibile continuare la pratica sportiva nei detti impianti.
18. I limiti orari indicati all’art. 1, co.6, lett. ee DPCM 13 ottobre 2020 si applicano anche ad eventuali servizi di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande interni agli impianti sportivi, palestre, piscine?
I suddetti limiti riguardano anche le attività di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande interne agli impianti sportivi, palestre, piscine: pertanto, anche ad essi si applicherà l’art.1 comma 6 lett. ee DPCM 13 ottobre 2020, così come novellato dal DPCM 18 ottobre 2020.
19. Le lezioni teoriche relative agli sport possono continuare?
Sì. Le lezioni teoriche relative agli sport possono continuare, previo rispetto del distanziamento e delle altre norme di sicurezza.
20. Le attività sportive di contatto con i bambini, svolte nelle palestre scolastiche da parte di ASD/SSD o EPS, possono continuare?
Per le attività sportive di contatto svolte nelle palestre scolastiche in orario extracurriculare operano le stesse limitazioni relative agli sport dilettantistici di base, con divieto di gare e competizioni e allenamenti permessi solo in forma individuale.
Per saperne di più e per essere aggiornati vai su: http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/
“Dalle informazioni parziali che abbiamo il nuovo DPCM avrebbe confermato i nostri timori – ha dichiarato il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia – Perché se da un lato sembrerebbe garantita la prosecuzione dell’attività dilettantistica a livello nazionale e regionale, non possiamo dire lo stesso per quella provinciale e giovanile. Se così fosse siamo preoccupati perché impedire lo sport soprattutto a bambini e ragazzi equivale a creare un forte squilibrio tra una socialità organizzata e quella disorganizzata, quella che porterà migliaia di giovani a vivere il proprio tempo libero senza regole e senza responsabilità, a differenza di ciò che avrebbero potuto garantire le società sportive dilettantistiche che hanno investito risorse e mezzi per consentire la ripresa in sicurezza delle attività sportive. Trovo grave considerare lo sport un’attività non essenziale, come anche non aver cercato un confronto con chi organizza e gestisce lo sport di base nel nostro Paese”.
Con l’entrata in vigore del DPCM del 13 ottobre 2020 viene consentita la presenza del pubblico negli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra ‒ riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali ‒ con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi.
La presenza del pubblico è ovviamente subordinata al rispetto di tutte le misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19. Restano quindi obbligatori i requisiti previsti in ordine alla prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.
Le Regioni e le Province Autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive indoor, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle Regioni e dalle Province Autonome, purché nei limiti del 15% della capienza.
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.
“Come LND siamo soddisfatti del risultato ottenuto – ha commentato il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia – Avevamo evidenziato, nelle sedi opportune, le conseguenze letali in caso di un nuovo stop del calcio dilettantistico. Senza dimenticare la possibilità, seppur sempre in misura ridotta, di aprire i nostri incontri al pubblico: si tratta di un altro elemento fondamentale per la sopravvivenza delle nostre società”.
Via libera ad allenamenti di gruppo, tornei e competizioni dilettantistiche, anche in presenza di pubblico. Lo ha stabilito il nuovo DPCM confermando l’intuizione della Lega Nazionale Dilettanti di far regolare le attività basandole sull’applicazione delle ordinanze regionali. In questo modo possono esultare le società della LND, che da tempo, per il tramite dei suoi vertici nazionali e periferici avevano lamentato la mancanza di provvedimenti in grado di garantire la completa ripresa delle attività, al pari di quella amatoriale già regolamentata dalle normative regionali.
Il DPCM stabilisce che sarà consentita la partecipazione del pubblico per un massimo di 1000 spettatori all’aperto e di 200 al chiuso per gli eventi a carattere territoriale. Confermate però tutte le misure in ordine a distanziamento, mascherine, corretta areazione dei locali al chiuso e obbligo di misurazione della temperatura. Per gli eventi di carattere nazionale resta per il momento l’obbligo delle porte chiuse.
“Accogliamo con compiacimento il via libera ad allenamenti di gruppo, tornei e competizioni dilettantistiche, anche in presenza di pubblico. Un punto importante e tanto atteso per la nuova stagione sportiva. Adesso siamo davvero pronti per ripartire”. Così il Presidente del C.R. Campania Carmine Zigarelli.
“Si tratta di un passaggio fondamentale verso il ritorno alla normalità – ha commentato con soddisfazione il presidente della LND Cosimo Sibilia – Sono state confermate le nostre intuizioni, sostenute dal nostro coordinamento sanitario, basate proprio sulla necessità di far regolare le attività del calcio dilettantistico dalle ordinanze regionali. Ora siamo veramente pronti per ricominciare”.