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Credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive. Disponibile la nuova piattaforma

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Carmine Zigarelli
14 Apr 2022 / Pubblicato il News C5

Il Dipartimento per lo sport comunica che è online la piattaforma per l’invio delle domande di riconoscimento per usufruire del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nell’anno fiscale 2021.È stata anche resa disponibile una guida operativa alla compilazione della domanda.

 

I destinatari della misura saranno i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

L’articolo 10 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, ha infatti esteso anche per l’anno di imposta 2021, le disposizioni previste dall’articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.

La domanda di riconoscimento del suddetto contributo potrà essere effettuata tramite una piattaforma online che verrà attivata il 5 aprile 2022 e che consentirà una maggiore celerità nel riconoscimento del credito. Non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.

Il termine di presentazione delle domande è fissato al 5 giugno 2022. 

Con riferimento alla proroga del riconoscimento del credito d’imposta di cui trattasi per il primo trimestre 2022, si precisa che la relativa procedura di richiesta verrà avviata al termine di quella prevista in questa sede per il 2021.


Fonte: Sport Governo 

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Credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive. Disponibile la nuova piattaforma

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Carmine Zigarelli
05 Apr 2022 / Pubblicato il News
Il Dipartimento per lo sport comunica che è online la piattaforma per l’invio delle domande di riconoscimento per usufruire del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nell’anno fiscale 2021.È stata anche resa disponibile una guida operativa alla compilazione della domanda.

I destinatari della misura saranno i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

L’articolo 10 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, ha infatti esteso anche per l’anno di imposta 2021, le disposizioni previste dall’articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.

La domanda di riconoscimento del suddetto contributo potrà essere effettuata tramite una piattaforma online che verrà attivata il 5 aprile 2022 e che consentirà una maggiore celerità nel riconoscimento del credito. Non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.

Il termine di presentazione delle domande è fissato al 5 giugno 2022. 

Con riferimento alla proroga del riconoscimento del credito d’imposta di cui trattasi per il primo trimestre 2022, si precisa che la relativa procedura di richiesta verrà avviata al termine di quella prevista in questa sede per il 2021.


Fonte: Sport Governo 

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Centro Studi Tributi LND: ecco tutte le info su istituzione codice tributo in compensazione del credito d’imposta per investimenti pubblicitari

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Carmine Zigarelli
13 Dic 2021 / Pubblicato il News

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, con Modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di Leghe e Società Sportive Professionistiche e di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, ex art. 81 D.L. n. 104 del 14 agosto 2020- 

Per tutte le info: CLICCA QUI 

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Sport bonus 2020, seconda finestra: pubblicazione dell’elenco dei beneficiari del credito d’imposta

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Carmine Zigarelli
20 Dic 2020 / Pubblicato il News

Pubblichiamo il decreto dipartimentale che autorizza i soggetti, identificati con numero seriale, che hanno effettuato erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di interventi su impianti sportivi pubblici, ad usufruire dello Sport Bonus previsto dalla legge n. 160/2019.

Alle imprese, agli enti non commerciali e alle persone fisiche spetta un credito di imposta in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate, da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo:

  • le IMPRESE possono utilizzare il credito di imposta tramite compensazione presentando il modello F24 (codice tributo “6892”) esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in ciascuno degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito del Dipartimento per lo sport dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo;
  • le PERSONE FISICHE e gli ENTI NON COMMERCIALI possono utilizzare il credito di imposta nelle relative dichiarazione dei redditi esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione.

Si ricorda inoltre a tutti i SOGGETTI BENEFICIARI DELLE EROGAZIONI liberali che, ai sensi dell’art. 1 comma 626 della legge n. 145/218, è fatto obbligo di dare adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici delle somme ricevute e che, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori, devono rendicontare  al Dipartimento per lo sport i lavori eseguiti e le somme utilizzate.

IL TESTO DEL DECRETO  

 

 

Fonte: SportGoverno

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