Guida alle variazioni on-line del nuovo Quadro Gare del Comitato Regionale Campania F.I.G.C. -L.N.D.
Il Comitato Regionale Campania ha attivato in via sperimentale il Quadro gare & Variazioni on-line. Le società partecipanti ai campionati regionali di vertice, selezionando la voce “Quadro gare” nella sezione COMPETIZIONI o cliccando sull’icona “Quadro gare & Variazioni on-line”, posizionato sul lato destro nella sezione dei Comunicati Ufficiali, oppure raggiungendo l’indirizzo
https://campania.lnd.it/quadro-gare, visualizzeranno il quadro gare aggiornato in tempo reale che offrirà anche la possibilità nelle modalità e nei tempi prestabiliti (entro le ore 18.00 del venerdì
antecedente la gara) di richiedere eventuali variazioni riguardanti le proprie gare di campionato in programma.
Quadro gare automatizzato clicca qui
Per avere tutte le info sulla procedura di variazione online clicca qui
Si comunica che a partire dal 1° luglio 2021, data di avvio della stagione sportiva 2021/2022, il tesseramento di tutti i tecnici, sia professionisti che dilettanti, sarà espletato in modalità online. Le società effettueranno il tesseramento dei propri tecnici attraverso il Portale Servizi, realizzato appositamente e messo a disposizione dalla FIGC.
Tesseramento tecnici online: ecco la guida per la spiegazione della procedura clicca qui
PROCEDURA RIGETTI
1. – Nelle prossime ore saranno trasmesse a tutti i soggetti, la cui domanda non è stata accolta dalla Società le relative comunicazioni di rigetto.
2. – Tali comunicazioni verranno inviate, come di consueto, con una mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella piattaforma informatica. La comunicazione contiene il motivo del rigetto e un link, cliccando sul quale si potrà presentare un’istanza alla Società per chiedere il riesame della domanda in autotutela. La possibilità di accedere alla piattaforma per presentare l’istanza è comunque assicurata ai soggetti la cui domanda è stata rigettata, anche ove non fosse riuscita la procedura di accesso tramite mail. L’accesso è riservato solo ai soggetti la cui domanda è stata formalmente rigettata.
3. – Saranno prese in considerazione esclusivamente le istanze presentate attraverso tale procedura. Si invita pertanto chi avesse inviato un’istanza con altre formalità a presentarla tramite la procedura in piattaforma.
4. – Accedendo in piattaforma – si rammenta che è possibile accedere cliccando sul link nella mail oppure con le modalità indicate al successivo punto 7. – si aprirà una pagina con una procedura guidata che consentirà, una sola volta, la compilazione di un campo di testo di massimo 400 caratteri per l’inoltro della richiesta di riesame in autotutela. Nell’istanza, occorre riportare i motivi che fanno ritenere il provvedimento di rigetto infondato e, di conseguenza, annullabile in autotutela da parte della Società. Dopo l’invio dell’istanza, la pagina dell’utente continuerà a mostrare il testo e la data di richiesta.
5. – Laddove, a seguito dell’istanza o anche d’ufficio, la Società ritenesse di poter annullare il provvedimento di rigetto, provvederà ad ammettere la domanda e, conseguentemente, a effettuare il pagamento della relativa indennità e gli ulteriori atti conseguenti. Essendo scaduto il termine per le integrazioni istruttorie, la decisione verrà assunta sulla base dei documenti già caricati in piattaforma. Non è possibile inviare nuovi documenti.
6. – Si ricorda che l’esercizio dell’autotutela ha carattere discrezionale e non sospende i termini per proporre il ricorso giurisdizionale e che, pertanto, non vi è obbligo per l’Amministrazione di formulare una risposta. Tuttavia, la Società risponderà a tutti i richiedenti nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
7. – Per accedere alla piattaforma, è necessario prenotarsi inviando un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero 339.9940875.
In alternativa, può accedere alla piattaforma senza prenotazione tra la mezzanotte e le 7 del mattino, al seguente link:
https://curaitalia.sportesalute.eu/accesso
Per autenticarsi in piattaforma, è necessario inserire il proprio codice fiscale (tutto maiuscolo e tutto attaccato), la password scelta in fase di registrazione e il codice univoco ricevuto via SMS.
Se ha dimenticato la password, è possibile cliccare sul link:
https://curaitalia.sportesalute.eu/nuovaPassword
(disponibile anche nella pagina di accesso)
- inserisca il suo Codice Fiscale scritto tutto maiuscolo e tutto attaccato;
- controlli la mail: troverà un messaggio inviato da parte di Cura Italia, contenente il link per impostare una nuova password.
Ottenuto l’accesso alla piattaforma, segua le indicazioni in home page.
Fonte: Sport e Salute
Bonus collaboratori sportivi: possibilità di erogazione automatica
Aggiornamenti indennità Collaboratori Sportivi
AGGIORNAMENTI DEL 13 NOVEMBRE 2021
🔴 Integrazioni per domande di novembre e dicembre 2020 – scadenza 15 gennaio 2021
◾ Con riferimento ai collaboratori che hanno ricevuto la mail con richiesta di integrazioni istruttori con scadenza il 15 gennaio 2021, si fa presente che – alla data di ieri – hanno presentato l’integrazione 14.621 collaboratori su 25.135 cui è stata richiesta l’integrazione.
◾Dall’esame, che è già iniziato, emerge che molti hanno allegato, come richiesto, documenti con tutti gli elementi ritenuti essenziali. Li ringraziamo, sottolineando che – essendo già il terzo livello di istruttoria – è fondamentale che venga allegato il documento completo in tutti suoi elementi essenziali.
◾Raccomandiamo dunque, agli oltre 10.000 collaboratori che non hanno prodotto documentazione di rispettare il termine del 15 gennaio 2021, oltre il quale non sarà più possibile produrre documentazione, caricando in piattaforma il documento richiesto completo di tutti gli elementi essenziali.
Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a sostegno dell’attività sportiva di base, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri metterà a disposizione delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche dei contributi forfettari a fondo perduto, da attribuire secondo i criteri e le modalità indicati nell’avviso qui di seguito pubblicato.
Dichiarazione dell’organismo o degli organismi affilianti circa l’attività sportiva, didattica e formativa svolta dalla ASD/SSD e il numero di tesserati svolgenti tali attività (il modello può essere usato se le Federazioni, le Discipline sportive associate o gli Enti di promozione sportiva non ne hanno già predisposto uno).
L’assegnazione e la successiva erogazione delle risorse è subordinata al controllo dei provvedimenti da parte dei competenti organi di controllo. La procedura di selezione viene avviata unicamente per espletare le procedure amministrative preventive necessarie ad individuare le ASD/SSD aventi i requisiti per accedere agli eventuali contributi a fondo perduto e poter quindi erogare con celerità i finanziamenti non appena i provvedimenti risultino registrati dagli organi di controllo.
La presentazione delle istanze avverrà esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma web realizzata dal Dipartimento per lo Sport che sarà attiva a partire dalle ore 16:00 del 18 novembre 2020 e terminerà alle ore 16:00 del giorno 24 novembre 2020.
Al termine della procedura verrà rilasciata una ricevuta a conferma del buon esito dell’avvenuta richiesta, che dovrà essere conservata con cura.
Potranno accedere alla presentazione delle istanze le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche che alla data di presentazione siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere affiliata alla data del 31 ottobre 2020 a un organismo sportivo riconosciuto dal CONI (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva).
2. Essere regolarmente iscritta nel registro del Coni e/o nel registro parallelo del CIP alla data del 31 ottobre 2020.
3. Non essere titolare di uno o più contratti di locazione.
4. Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste dal comune di appartenenza per lo svolgimento delle attività sportive dichiarate.
5. Possedere alla data del 31 ottobre 2020 un numero di tesserati atleti pari ad almeno a n. 25 (venticinque).
6. Avere almeno 1 (uno) istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma ISEF o, in alternativa, in possesso della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dal CONI e/o dal CIP o dagli organismi affilianti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP a cui aderisce la ASD/SSD.
7. Non aver beneficiato dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto 5098 dell’11 giugno 2020 del Dipartimento per lo Sport.
8. Di avere, o meno, ottenuto o richiesto, dagli organismi a cui è affiliata (FSN, DSA, EPS), da Enti Pubblici (Regioni, Provincie, Comuni), associazioni, fondazioni o altri organismi contributi di qualsiasi tipo finalizzati al superamento dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19 per il mese di novembre 2020.
9. Di non avere richiesto o di non aver usufruito dei contributi previsti dall’art. 1 del D.L. n.137 del 28.10.2020 (cd Decreto Ristori).
10. comunicazione dell’IBAN per l’accredito del contributo, che dovrà appartenere a un Conto Corrente intestato esclusivamente alla ASD/SSD e non ad altro soggetto.
La domanda dovrà essere presentata dal rappresentante legale della ASD/SSD, e dovrà essere allegata copia di un documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale nonché la dichiarazione dell’ente nazionale cui l’ASD/SSD è affiliata contenente il numero dei tesserati al 31 ottobre 2020.
Al termine della procedura verrà rilasciata una ricevuta a conferma del buon esito dell’avvenuta richiesta, che dovrà essere conservata con cura.
Per l’assistenza tecnica è attivo esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica ordinaria fondoperduto@sportgov.it
Al fine di poter effettuare un’assistenza completa, è necessario indicare nel corpo della mail il Codice Fiscale della ASD/SSD per la quale si richiede assistenza.
Per maggiori informazioni: www.sport.governo.it
Contributi a fondo perduto per contratti locazione: la guida sito del Dipartimento per lo Sport
Indennità novembre Collaboratori Sportivi: al via la presentazione delle domande
Collaboratori Sportivi: al via la presentazione delle domande per l’indennità di dicembre
Per tutte le info per presentare la domanda vai su questo link https://bit.ly/35Zxpmz
Erogazione automatica per il mese di novembre
FAQ PER LE NUOVE DOMANDE DI NOVEMBRE
La procedura:
L’indennità spetta ai Collaboratori Sportivi (atleti, tecnici, addetti amministrativi-gestionali, etc.) che abbiano un rapporto con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro del CONI alla data del 17 marzo 2020.
Il presupposto è che, alla data di emanazione del decreto, esista un rapporto di collaborazione valido anche per il mese di novembre 2020.
Non possono chiedere l’indennità i titolari di Partita Iva, le persone iscritte alla Gestione Separata dell’INPS, i pensionati, coloro che hanno percepito il Reddito di Cittadinanza il Reddito di Emergenza e tutti coloro che hanno altri redditi da lavoro, poiché ricadono nelle altre forme di sostegno previste. L’indennità non è cumulabile con altre prestazioni e indennità previste dal Decreto Legge Cura Italia, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Dl Rilancio).
La domanda può essere presentata, entro il termine perentorio delle 24.00 del 12 novembre 2020, dal Collaboratore Sportivo soltanto attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14.00 di lunedì 2 novembre 2020 sino alle ore 24.00 di giovedì 12 novembre sul sito di Sport e Salute (www.sportesalute.eu): tutte le dichiarazioni saranno compilate nell’ambito della piattaforma, attraverso cui dovranno essere allegati i documenti richiesti (documento d’identità, copia del contratto o della lettera d’incarico o attestazione dell’organismo sportivo committente completa dei requisiti di legge).
La piattaforma certificherà data e ora di ricevimento della domanda. Sport e Salute effettuerà controlli e verifiche, anche richiedendo agli Organismi Sportivi di confermare la veridicità delle dichiarazioni. Ove la domanda sia completa e soddisfi tutti i requisiti, il contributo sarà erogato tramite bonifico bancario entro 15 giorni dalla ricezione della domanda o dalla successiva data di integrazione dei documenti.
1) Chi ha diritto all’indennità?
I titolari di rapporti di collaborazione sportiva già in essere, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno – per il mese di novembre 2020 – cessato, ridotto o sospeso la loro attività presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritte nel Registro del CONI alla data del 17 marzo 2020.
2) Non ho presentato la domanda per il mese di marzo, aprile, maggio e giugno, posso presentarla ora e richiedere il bonus anche per i mesi precedenti?
Puoi presentare la domanda soltanto per il mese di novembre.
3) Ho presentato domanda per il mese di marzo/aprile/maggio/giugno ma è stata rigettata. Posso presentare domanda per il mese di novembre?
Sì, puoi presentare domanda per la sola indennità di novembre e sempreché ricorrano tutti i requisiti previsti dalla legge.
4) Ho rinunciato parzialmente all’indennità per il mese di marzo o aprile o maggio o giugno. Devo presentare domanda per il mese di novembre?
No, se hai rinunciato parzialmente e quindi hai già ricevuto l’indennità almeno per un mese non devi ripresentare domanda.
5) È stata prevista una priorità per ottenere l’indennità?
Il Decreto Ministeriale prevede soltanto una priorità cronologica. A tal fine, verrà considerata la data e l’ora di avvenuta presentazione della domanda.
6) Sono titolare di Partita Iva, posso presentare domanda?
Se sei un libero professionista titolare di Partita Iva non devi presentare domanda a Sport e Salute.
7) Ho un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con uno dei soggetti indicati dal DM, ho diritto all’indennità?
Ove ricorrano i requisiti di legge e sempre che tu non sia iscritto alla Gestione Separata dell’INPS.
8) Cosa è la gestione separata dell’INPS?
La Gestione Separata INPS nasce per dare una tutela a quei lavoratori autonomi che non hanno una propria cassa professionale e che non esercitano attività di impresa (commercianti, artigiani e coltivatori diretti hanno una propria Gestione di riferimento presso l’Istituto). Tra questi, a titolo di esempio, collaboratori coordinati e continuativi, altri liberi professionisti per i quali non è prevista un’apposita cassa previdenziale, lavoratori autonomi occasionali (per cui esiste l’obbligo di iscrizione al superamento dei 5 mila euro annui).
9) Come ci si iscrive alla gestione separata dell’INPS?
Ci si iscrive direttamente seguendo le indicazioni contenute nella pagina web dell’INPS dedicata al servizio: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=45795
10) Lavoro per un’Associazione/Società Sportiva non iscritta al Registro del CONI, posso richiedere l’indennità?
No. Per avere diritto all’indennità le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche presso cui si presta l’attività devono essere iscritte nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI. Si precisa che l’iscrizione deve sussistere alla data del 17 marzo 2020.
11) Lavoro per un organismo sportivo non riconosciuto dal Coni/Cip, posso richiedere l’indennità?
No. Per avere diritto all’indennità, il rapporto di collaborazione deve essere instaurato con un Organismo Sportivo, tra quelli indicati nel decreto ministeriale (FSN, DSA, EPS), riconosciuto dal CONI/CIP.
12) Sono un atleta titolare di un contratto di collaborazione, posso presentare domanda?
Sì, a condizione che sussistano anche tutti gli altri requisiti di legge.
13) Ho un contratto/rapporto gratuito, ho diritto all’indennità?
No. L’indennità ristora i titolari di rapporti di collaborazione sportiva che prevedevano un compenso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
14) Ho un documento di riconoscimento straniero, è valido?
Sì, a condizione che sia in corso di validità.
15) A novembre non ho percepito e non percepirò alcuna somma, ma ho avuto un lavoro part time nei mesi precedenti, sono escluso?
No, l’indennità è attribuita ai soggetti che, in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge, pur avendo un rapporto di collaborazione pendente non abbiano percepito, o abbiano percepito in parte, la relativa retribuzione per il mese di novembre 2020.
16) A novembre ho ricevuto rateo/saldo di un lavoro svolto nei mesi precedenti, posso fare domanda?
Sì, non devi aver percepito altro reddito per Il mese di novembre 2020 (v. FAQ 31, 32 e 33).
17) Non ho contratto né lettera di incarico, cosa posso allegare per provare l’esistenza del rapporto relativo al mese di novembre 2020?
Il migliore documento da allegare è sicuramente un’attestazione firmata da parte dell’organismo sportivo committente (ASD/SSD/FSN/EPS/DSA/CONI/CIP), su carta intestata dello stesso, da cui risultino tutti gli elementi di legge e, in particolare, che il rapporto era in corso per il mese di novembre 2020, che prevedeva un compenso pari a euro [xxx] e che l’attività oggetto del contratto si è interrotta, sospesa o ridotta a causa dell’emergenza Covid-19.
18) Il mio contratto prevede un compenso forfettario che sto continuando a percepire, posso presentare domanda?
No, l’indennità è prevista soltanto per coloro che, a causa dell’emergenza, non percepiscono il reddito corrispondente al mese di novembre oppure hanno avuto, a causa del Coronavirus, una sospensione o riduzione del compenso.
19) Nel mese di novembre ho svolto o svolgerò alcune ore di lezione on line e/o quando l’Associazione ha riaperto al pubblico; pertanto, percepirò un reddito da collaborazione sportiva per quel periodo. Posto che la legge prevede che io non debba aver percepito “altro” reddito per il mese di novembre 2020, posso presentare richiesta di contributo?
Sì, se a causa del Coronavirus c’è stata una riduzione delle attività e del compenso che avresti percepito.
20) Nel 2019 ho percepito compensi superiori a 10.000 euro, posso presentare domanda?
Sì. a condizione che sussistano anche tutti gli altri requisiti di legge.
21) Ho un contratto che per il mese di novembre avrebbe dato diritto a meno di 800 euro, posso richiedere l’indennità?
Sì, se ricorrono gli altri requisiti richiesti dalla legge, avrai comunque diritto all’indennità di euro 800.
22) Sono titolare di più rapporti di collaborazione sportiva di ammontare differente, ho diritto a un’indennità per ciascuna collaborazione?
No, l’indennità è unica.
23) Sono titolare di più rapporti di collaborazione sportiva con varie ASD/SSD, devo presentare domanda indicando tutte le collaborazioni o è sufficiente indicarne una sola?
È necessario indicarne una sola. Premurati di verificare che la ASD/SSD sia iscritta al Registro del CONI.
24) Ho un contratto di collaborazione in forma di stage posso richiedere l’indennità?
Sì, purché il contratto di collaborazione stipulato rispetti gli altri requisiti previsti dalla legge.
25) Sono Presidente o vicepresidente di associazione, posso prendere bonus?
Lo stato di Presidente o vicepresidente non è preclusivo di per sé: avrai diritto all’indennità se sei “Collaboratore” dell’Associazione e sussistono tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge.
26) L’indennità sportiva è cumulabile con un’altra indennità prevista dal Decreto Cura Italia o dal Decreto Rilancio?
No, anche per questa indennità la normativa dispone che l’indennità non è cumulabile con le prestazioni e le indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30,38 e 44 del decreto CuraItalia così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del decreto Rilancio, ovvero:
- Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
- Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria;
- Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
- Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga;
- Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;
- Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- Indennità lavoratori del settore agricolo;
- Indennità lavoratori dello spettacolo;
- Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19;
- Indennità per gli iscritti al fondo gestione INPS;
- Indennità per i lavoratori domestici.
27) L’indennità sportiva è cumulabile con il Reddito di Cittadinanza?
No. Il Decreto Ministeriale prevede espressamente che l’indennità non è riconosciuta a chi ha percepito il Reddito di Cittadinanza nel mese di novembre 2020, anche parziale.
28) Percepisco la NASpI, posso presentare domanda?
No. Poiché l’indennità NASpI è sostitutiva del reddito, è da considerarsi reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e pertanto incompatibile (art. 6, comma 2, TUIR).
29) Sono titolare di pensione o sono iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, posso presentare domanda?
No. Il Decreto Ministeriale non riconosce l’indennità qualora i soggetti siano titolari di pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati, o che siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
30) Percepisco la pensione di invalidità/ o la pensione di reversibilità, posso presentare la domanda?
Sì. Le pensioni di invalidità e di reversibilità coprono un bisogno assistenziale e sono compatibili per quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, del TUIR.
31) Percepisco altro reddito da lavoro, posso accedere anche all’indennità per collaboratori sportivi?
No. Per avere diritto all’indennità, devi infatti auto-certificare:
- di avere un rapporto di collaborazione già in essere, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno – per il mese di novembre 2020 – abbia cessato, ridotto o sospeso l’attività
- di non aver percepito e di non percepire altro reddito da lavoro per il mese di novembre 2020;
- di non essere già percettore del reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto CuraItalia, così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del DL-Rilancio;
- di non essere già percettore del reddito di cittadinanza.
32) Cosa si intende per altro reddito da lavoro?
Ai sensi del Decreto Ministeriale, per reddito da lavoro – che esclude il beneficio dell’art. 12 si intendono i redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 dello stesso decreto nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. Si ricorda che se si continua a percepire regolarmente il compenso previsto per il mese di novembre 2020 della collaborazione sportiva, non si ha diritto all’indennità.
33) Quali sono i redditi assimilati che escludono il mio diritto all’indennità?
Ai sensi dell’articolo 50 TUIR, per redditi assimilati da lavoro si considerano:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, delle cooperative agricole, delle cooperative della piccola pesca;
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro con l’erogante;
- le somme a qualunque titolo percepite nel periodo d’imposta, anche erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
- le remunerazioni dei sacerdoti nonché le congrue e i supplementi di congrua;
- le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
- le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive nonché i conseguenti assegni vitalizi;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
- le prestazioni pensionistiche di natura complementare;
- gli altri assegni periodici, comunque denominati compresi quelli corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, e compresi quelli corrisposti in forza di testamento o di donazione modale;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università) e del personale di cui all’articolo 6, comma 5,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, dell’area tecnico-scientifica e socio-sanitaria).
34) Possiedo reddito da terreno, fabbricato o finanziario. Ho diritto all’indennità?
Ove ricorrano gli altri requisiti dell’art. 12, sì: il reddito da terreno, fabbricato o finanziario non è preclusivo del diritto all’indennità.
35) È previsto un termine di scadenza delle domande?
Sì, le domande andranno presentate attraverso la piattaforma informatica entro il termine perentorio del 12 novembre 2020.
36) Come si presenta la domanda?
La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14 di lunedì 2 novembre 2020 sul sito di Sport e Salute fino alle ore 24.00 del 12 novembre 2020.
37) Qual è la procedura?
La procedura prevede tre fasi:
1. la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare – non prima delle ore 14.00 del giorno 2 novembre 2020 – un SMS con il proprio codice fiscale (tutto attaccato, senza altri spazi o parole) al numero 339.9940875. Dopo aver inviato l’SMS, si riceverà un codice di prenotazione (codice univoco) e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;
2. l’accreditamento: per iscriversi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio codice fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS;
3. la compilazione e l’invio della domanda: immediatamente a seguito dell’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.
Per l’invio della domanda si consiglia di utilizzare PC o tablet, altrimenti potrebbero esserci problemi nel caricamento degli allegati.
38) A cosa serve l’SMS di prenotazione?
È fondamentale al fine di ottenere il codice univoco e la fascia oraria in cui poter compilare la domanda sulla piattaforma informatica. Da ogni cellulare si può fare richiesta per un solo codice fiscale, in quanto il codice univoco viene associato al numero di telefono utilizzato.
39) Cosa succede se non ricevo il messaggio sms di risposta?
Se non dovessi ricevere il messaggio di risposta alla prenotazione si consiglia di verificare:
- di aver scritto correttamente il codice fiscale, senza spazi e senza altri caratteri;
- di aver inviato l’SMS al numero di cellulare corretto;
- di aver inviato l’SMS non prima delle ore 14.00 del 2 novembre 2020;
- di avere un piano tariffario che consente l’invio di SMS o di avere credito disponibile;
Se non ricevi il messaggio di risposta in tempi brevi puoi provare a inviare altro SMS da numero di cellulare diverso o da dispositivo differente.
L’SMS va comunque inviato da un numero di cellulare italiano.
40) Non sono riuscito ad accedere alla piattaforma nella fascia oraria indicata dall’SMS, cosa posso fare?
Potrai richiedere un nuovo appuntamento inviando un SMS oppure, se visto che l’appuntamento è scaduto, potrai accedere alla piattaforma dalle ore 24.00 alle ore 7.00 del mattino. Si potrà comunque accedere alla piattaforma fino alle ore 24.00 del 12 novembre 2020.
41) ho perduto i dati contenuti nell’SMS di risposta, cosa posso fare?
Anche in questo caso, potrai fare una nuova richiesta inviando un SMS.
42) Non mi ricordo la password cosa devo fare?
È possibile modificare la password direttamente nella relativa pagina di accesso alla piattaforma sul “hai dimenticato la password”.
43) Quando si può ritenere completata la domanda?
Al momento dell’invio della domanda sulla piattaforma informatica di Sport e Salute. Riceverai una mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica indicato in piattaforma (se non la ricevi verifica tra la posta indesiderata o SPAM).
44) Ho presentato domanda, ma ho fatto un errore, la posso correggere?
No. Se hai già presentato la domanda (cioè salvato e inviato e hai ricevuto la mail di conferma) ciò significa che la hai anche inviata a Sport e Salute. Le eventuali integrazioni che si rendessero necessarie per completare la domanda potranno essere presentate soltanto in sede di soccorso istruttorio ed esclusivamente attraverso la piattaforma con le modalità che verranno indicate dalla società. In nessun caso però possono essere prese in considerazione rettifiche arrivate via mail.
45) Posso presentare la domanda anche per un’altra persona?
No, ogni soggetto può presentare soltanto la propria domanda.
46) Sono il titolare di un’Associazione/Società Sportiva/Patronato, posso presentare domanda cumulativamente per conto dei collaboratori?
No, solo l’avente diritto può presentare domanda.
47) L’Associazione/Società titolare della collaborazione dovrà confermare quello che ho certificato?
In fase di verifica, Sport e Salute richiederà all’Associazione/Società Sportiva di confermare le dichiarazioni fatte al momento della presentazione della domanda. Suggeriamo di far verificare alla tua associazione quale mail abbia inserito nel Registro del Coni, la comunicazione arriverà a quell’indirizzo.
48) Quali sono i documenti da allegare all’istanza?
Sono previsti dal Decreto Ministeriale e sono:
a) fotocopia fronte e retro del documento di identità indicato nella domanda;
b) copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico ovvero attestazione dell’organismo sportivo committente da cui risultino i dati anagrafici (tra cui: nome e cognome, codice fiscale, residenza e recapiti di posta elettronica e certificati), dati relativi alla collaborazione sportiva (tra cui: parti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione) nonché la dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, relativa, tra l’altro, alla riduzione, cessazione o sospensione a causa del Covid-19 del rapporto di collaborazione;
c) solo in assenza della copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico, o della attestazione dell’organismo sportivo, copia della quietanza relativa all’avvenuto pagamento del compenso per il mese di ottobre 2020.
49) Cos’è l’attestazione dell’Organismo Sportivo?
È una possibilità introdotta già con il DM 29 maggio 2020 per aiutare tutti i richiedenti che avevano difficoltà con gli altri documenti e che si è rivelata molto utile per l’approvazione delle domande.
È una dichiarazione resa dal rappresentante legale dell’Organismo presso cui si presta la collaborazione, su carta intestata, che attesta:
-
- l’esistenza del rapporto di collaborazione sportiva già in essere;
- il ruolo ricoperto (atleta, tecnico, dirigente, etc.);
- il compenso che viene corrisposto;
- che per il mese di novembre non verrà pagato I’intero compenso pattuito.
Tale attestazione è sufficiente a comprovare l’esistenza del rapporto e, quindi, è sostitutiva di ogni altro documento rispetto a quanto richiesto alla lettera b) e c) della precedente FAQ 50.
50) Posso allegare anche la sola quietanza di avvenuto pagamento del compenso di ottobre 2020?
Per l’esperienza dei mesi precedenti è preferibile che venga allegato il contratto, la lettera di incarico e, soprattutto, l’attestazione di cui alla precedente FAQ 49: questi documenti, infatti, velocizzano il processo di erogazione dell’indennità. Se proprio non li avessi, potrai allegare la quietanza di avvenuto pagamento del compenso di ottobre 2020, tenendo presente che il documento deve avere la funzione di ufficializzare e certificare il pagamento. Si considera pertanto quietanza soltanto un documento che contenga i seguenti elementi essenziali: parti coinvolte (collaboratore e soggetto per cui hai svolto la collaborazione), importo pagato; data e causale del pagamento (cedolino, ricevuta, bonifico bancario, accredito su conto corrente), nonché il timbro e la firma del soggetto per cui hai svolto la collaborazione.
51) Dove posso trovare il Codice Fiscale dell’Associazione o Società Sportiva Dilettantistica?
Consultando il Registro pubblico Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI, cui puoi accedere da questo link: https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html sportesalute.eu
52) Sport e Salute mi ha richiesto integrazioni. Entro quando le devo fornire?
Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, altrimenti la domanda decade.
53) Quando riceverò il contributo?
Ove la domanda sia completa e soddisfi tutti i requisiti, il contributo sarà erogato entro 15 giorni dalla ricezione della domanda o dalla successiva data di integrazione dei documenti.
54) L’indennita’ del mese di marzo/aprile/maggio/giugno non mi è ancora arrivata per problematiche relative all’IBAN, devo presentare nuova domanda?
No, non c’è bisogno, se il problema riguarda soltanto l’IBAN non va presentata domanda.
55) Come riceverò il contributo?
Il contributo verrà trasferito esclusivamente tramite bonifico bancario, sul conto corrispondente al codice IBAN indicato nella domanda. In considerazione dell’esperienza acquisita con l’erogazione delle indennità di marzo/aprile/maggio/giugno, prima di inviare la domanda, si chiede di verificare accuratamente che il codice IBAN inserito sia corretto e corrisponda al tuo personale (non sono accettati codice IBAN di altri soggetti quali familiari – a meno di richiedenti minorenni – Associazione o Società presso cui si collabora, ecc). Verifica anche con il tuo istituto bancario che il conto corrente sia idoneo a ricevere il bonifico e che non ci sia altro impedimento.
56) Avrò una ricevuta della domanda?
Sì, Sport e Salute certificherà il momento del ricevimento della domanda e all’utente verrà inviata la ricevuta dell’avvenuta presentazione della domanda.
57) Come va compilato il campo “IBAN” sulla piattaforma?
È fondamentale che questo campo venga compilato correttamente, per poter consentire che i flussi di pagamento siano poi indirizzati verso l’effettivo beneficiario. L’IBAN è costituito da 27 caratteri alfanumerici (sempre maiuscoli e senza caratteri speciali) e deve essere quello fornito direttamente dalla banca sul quale il beneficiario ha aperto il proprio conto. Si richiede di controllare con grandissima attenzione, se no il pagamento dell’importo non potrà avvenire. In considerazione dell’esperienza acquisita con l’erogazione delle indennità di marzo/aprile/maggio, prima di inviare la domanda, si chiede di verificare accuratamente che il codice IBAN inserito sia corretto e corrisponda al tuo personale (non sono accettati codice IBAN di altri soggetti quali familiari– a meno di richiedenti minorenni – Associazione o Società presso cui si collabora, ecc). Verifica anche con il tuo istituto bancario che il conto corrente sia idoneo a ricevere il bonifico e che non ci sia altro impedimento.
58) l’IBAN può riferirsi anche ad un conto co-intestato?
Sì.
59) l’IBAN può riferirsi ad un conto di cui non si è intestatari?
No In considerazione dell’esperienza acquisita con l’erogazione delle indennità di marzo/aprile/maggio, prima di inviare la domanda, si chiede di verificare accuratamente che il codice IBAN inserito sia corretto e corrisponda al tuo personale (non sono accettati codice IBAN di altri soggetti quali familiari– a meno di richiedenti minorenni – Associazione o Società presso cui si collabora, ecc). Verifica anche con il tuo istituto bancario che il conto corrente sia idoneo a ricevere il bonifico e che non ci sia altro impedimento.
60) il Conto Corrente (per il quale indicare l’IBAN) deve essere aperto in Italia?
Suggeriamo di sì, i pagamenti esteri comportamento un supplemento di istruttoria che potrebbe ritardare il pagamento.
61) Può essere inserito l’IBAN di un conto corrente postale?
Sì. Verifica anche con il tuo istituto che il conto corrente sia idoneo a ricevere il bonifico e che non ci sia altro impedimento.
62) Si può ricevere il pagamento su una carta Postepay?
Sì, esclusivamente nel caso di Postepay Evolution, e sempre che sia effettivamente dotata di IBAN. Verifica anche con il tuo istituto che il Conto Corrente sia idoneo a ricevere il bonifico e che non ci sia altro impedimento.
63) Mio figlio è minorenne e non ha un conto corrente, può indicare quello di un familiare?
Sì.
64) Non ho un iban, posso usare quello di……
No, per garantire che l’indennità venga erogata a favore dell’avente diritto, l’IBAN deve essere riferito a un conto di cui si è intestatari o cointestatari. Non sono accettati codice IBAN di altri soggetti quali familiari– a meno di richiedenti minorenni – Associazione o Società presso cui si collabora, ecc)
65) È prevista l’elaborazione della CU (certificazione unica) per l’emolumento ricevuto?
Sì, ancorché il compenso liquidato non sia soggetto a tassazione (IRPEF) e, pertanto, sarà liquidato per l’intero importo previsto dalla legge. Sport e Salute provvederà a trasmettere all’Agenzia delle Entrate ed al beneficiario dell’importo la dichiarazione fiscale, nei termini e nelle modalità di legge.
66) Perché è importante compilare con attenzione il campo “Comune di residenza”?
La precisa compilazione e veridicità di tale campo è fondamentale, in quanto rappresenta un’informazione necessaria per consentire alla Società, nelle scadenze di legge, di elaborare la dichiarazione fiscale (CU) dei percipienti.
67) Perché è importante compilare con attenzione il campo “mail”?
La precisa compilazione di tale campo è fondamentale, in quanto rappresenta un’informazione necessaria per consentire alla Società di mandarti eventuali comunicazioni relative alla domanda in fase istruttoria.
68) Compatibilità con servizio civile nazionale
Sì, in quanto ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, tutti gli assegni di servizio civile erogati dopo il 18 aprile 2017 sono equiparati a redditi esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.
69) Compatibilità con Cassa Integrazione
No, l’indennità di cui all’art. 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 non è cumulabile con i trattamenti di cassa integrazione.
70) Ho un compenso orario/a percentuale/a prestazioni e non mensile, come faccio a riempire il campo “compenso previsto dal contratto”?
L’informazione da inserire nel campo dovrà essere riferita ad un importo, che può essere anche relativo al compenso orario (es. 20,00), o a una stima effettuata sulla base della media mensile.
Fonte: sportesalute.eu