Come previsto dall’art. 44, del DL 25 maggio 2021, n. 73, c.d. “decreto sostegni bis”, Sport e Salute S.p.A. procederà, anche per i mesi di aprile e maggio 2021, ad erogare, in via automatica, l’indennità prevista dalla normativa vigente ai collaboratori sportivi già beneficiari dell’indennità per i mesi precedenti. Hanno diritto all’erogazione automatica i collaboratori che, in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, e, per i quali, sussistono gli altri requisiti di cui dall’art. 44, sopra richiamato.
Nelle prossime ore, pertanto, ai collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l’indennità per uno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre, dicembre 2020 e/o gennaio-febbraio-marzo 2021, verrà inviata la mail contenente il link per confermare, o meno, la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 44 del c.d. “decreto sostegni bis”, ai fini dell’erogazione dell’indennità prevista per i mesi di aprile e maggio 2021.
Pertanto, l’utente dovrà confermare la permanenza dei presupposti, anche per il periodo di aprile e maggio 2021, che deve essere considerato unitariamente, compilando l’apposita dichiarazione che si aprirà cliccando sul link fornito nella mail che gli verrà inviata da Sport e Salute S.p.A. Gli aventi diritto avranno inoltre la possibilità di accedere in piattaforma con le modalità descritte in calce.
La dichiarazione dovrà, quindi, essere resa attraverso un “flag” nella maschera che comparirà cliccando sul link ricevuto oppure accedendo alla piattaforma informatica.
Tutti coloro che non renderanno la dichiarazione richiesta entro il termine del 4 giugno 2021 non riceveranno l’erogazione automatica.
Come disposto dalla legge, l’ammontare dell’indennità è determinato come segue:
– ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
– ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 1.600;
– ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 800.
Ai fini della determinazione dell’ammontare dell’indennità, Sport e Salute utilizza i dati dichiarati dai beneficiari all’Agenzia delle Entrate in merito ai compensi sportivi percepiti nell’anno 2019.
Si precisa che Sport e Salute S.p.A. effettuerà verifiche sull’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalle predette norme per l’assegnazione dell’indennità provvedendo, in caso di esito negativo, al recupero delle somme erogate con tutte le conseguenti responsabilità per indebita percezione di contributi pubblici (ex art. 316-ter. c.p.). All’esito, i collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l’indennità per uno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre o dicembre 2020 e/o gennaio-febbraio-marzo 2021 e che renderanno la dichiarazione di conferma, riceveranno il pagamento dell’indennità per i mesi di aprile e maggio 2021 automaticamente, senza dover presentare altra domanda.
Consulta qui le FAQ https://www.sportesalute.eu/faq-erogazione-automatica…
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