Ecco i chiarimenti del centro studi tributari della Lega Nazionale Dilettanti con circolare n.41
Oggetto: D.L. n. 157 del 30 novembre 2020 – “Ristori-quater”-
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 novembre 2020, il Decreto Legge n. 157 del
30 novembre 2020 – cd. “Ristori-quater” – recante ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
Si riportano, di seguito, prima le norme che più interessano specificamente il settore sportivo, e successivamente quelle che interessano la generalità dei contribuenti.
Art. 10 – Fondo Unico per il sostegno delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche
Al fine di fare fronte alle misure di ristoro a fondo perduto destinate alle ASD/SSD poste in essere
dal Dipartimento per lo Sport a seguito delle disposizioni contenute nei Decreti Legge nn. 34, 137 e 149 del 2020, è incrementata, per il 2020, la dotazione del Fondo Unico per il sostegno delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, istituito ai sensi del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, di 95 milioni di euro.
Art. 11 – Disposizioni a favore di lavoratori sportivi
Per il mese di dicembre 2020 è erogata dalla Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni
di euro, un’indennità di 800,00 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le FSN, le DSA, gli EPS, riconosciuti dal CONI, e presso le ASD e le SSD di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività. Il predetto emolumento non concorre alla determinazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro.
Si considera reddito da lavoro, che esclude il diritto a percepire l’indennità, il reddito da lavoro
autonomo, dipendente e assimilato nonché da pensione. Ai fini dell’erogazione delle indennità si considerano cessati, a causa dell’emergenza epidemiologica, tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.
Le domande degli interessati, con autocertificazione del possesso dei requisiti di cui sopra, sono
presentate entro il 7 dicembre 2020, tramite la piattaforma informatica, alla S.p.A. Sport e Salute che le
istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli artt. 96 del D.L. n. 18, 98 del D.L. n. 34, 12 del D.L. n. 104 e 17 del D.L. n. 137/2020, per i quali permangono i requisiti, l’indennità di 800,00 euro è erogata dalla S.p.A. Sport e Salute, senza necessità di ulteriori domande, anche per il mese di dicembre 2020.
Disposizioni che interessano la generalità dei contribuenti
Art. 1 – Proroga del termine di versamento del 2° acconto delle imposte sui redditi e IRAP
Per i soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno la sede legale o operativa in
Italia, il termine di versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in
scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020. Per le imprese e lavoratori autonomi con volumi di ricavi/compensi fino a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel primo semestre del 2020 rispetto al primo semestre del 2019, la scadenza per il versamento della 2^ rata degli acconti delle imposte sui redditi e IRAP è prorogata, anziché al 10 dicembre 2020, al 30 aprile 2021. Le imprese che operano nei settori economici di cui ai due allegati del Decreto “Ristori-bis” che hanno il domicilio fiscale o sede operativa nelle “zone rosse” e i ristoranti in “zona arancione”, possono effettuare il versamento della 2^ rata degli acconti di cui sopra entro il 30 aprile 2021 senza dover procedere ad alcuna verifica circa l’ammontare del fatturato e il calo dello stesso.
Art. 2 – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020
Sono sospesi fino al 16 marzo 2021 i termini di versamento delle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24
DPR n. 600/1973) e delle relative addizionali, dovute in qualità di sostituti d’imposta, dei contributi
previdenziali e assistenziali e dell’IVA in scadenza nel mese di dicembre 2020. La sospensione opera nei
confronti:
-di imprese con fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del
fatturato del 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019;
-delle attività economiche chiuse a seguito delle restrizioni applicate nelle “zone rosse” (DPCM 3 novembre 20202);
-dei ristoranti in “zone arancioni e rosse”;
-dei tour operator, agenzie di viaggio, alberghi operanti nelle “zone rosse”.
Il versamento degli importi sospesi va effettuato entro il 16 marzo 2021 in unica soluzione o in
quattro rate mensili di pari importo, senza interessi o sanzioni, con pagamento della 1^ rata il 16 marzo
2021.
Art. 3 – Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione REDDITI e IRAP
Per tutti i contribuenti è prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 il termine per l’invio della
dichiarazione REDDITI e IRAP.
Art. 4 – Proroga termini definizioni agevolate
Slittano al 1° marzo 2021 i termini di pagamento delle rate della rottamazione e del saldo e stralcio
in scadenza nel 2020. I soggetti che hanno aderito al saldo e stralcio e alla rottamazione-ter che non hanno pagato le rate già sospese dai Decreti anti Covid che, per effetto dell’art. 68, comma 3 del D.L. n. 18/2020, si sarebbero dovute pagare entro il 10 dicembre 2020, possono rinviare il pagamento al 1° marzo 2021.
Art. 8 – Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU
L’esenzione dall’IMU si applica ai soggetti passivi IMU, come individuati dall’art. 1, comma 743 della
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (proprietari, usufruttuari, ecc.) che siano anche gestori delle attività
economiche indicate nelle disposizioni dell’art. 177, comma 1 del D.L. n. 34, dell’art. 78, comma 1, lett. b), d), e) del D.L. n. 104/2020, dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 137/2020. Quest’ultima disposizione prevede che la seconda rata dell’IMU per i proprietari di immobili in cui si esercitano le attività indicate nella tabella – allegato 1- non è dovuta a condizione che siano anche gestori delle attività stesse.
Trattasi, per quanto riguarda le attività sportive, quelle i cui codici ATECO sono:
-931130 – gestione impianti sportivi polivalenti;
-931110 – gestione di stadi;
-931190 – gestione di altri impianti sportivi;
-931200 – attività di club sportivi;
-931910 – enti/organizzazioni sportive – promozione eventi sportivi;
-931999 – altre attività sportive.