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FIGC, Circolare riepilogativa tesseramento minori: ecco tutte le informazioni dettagliate

FIGC: Circolare riepilogativa tesseramento minori

Tenuto conto dei numerosi cambiamenti intervenuti negli ultimi tempi all’interno del quadro normativo statale riferito alle attività di tesseramento, che hanno determinato la definizione di nuove procedure, al fine di agevolare le Società nelle attività di tesseramento e nell’adempimento delle conseguenti incombenze, con circolare FIGC si forniscono i seguenti chiarimenti:

a) Pratiche di competenza della Lega Nazionale Dilettanti

1. Primo Tesseramento di calciatori minorenni stranieri ai sensi dell’art. 16, comma 3 del D.Lgs 36/21:

I/le calciatori/calciatrici stranieri/e minorenni, che possono documentare di essere
iscritti da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano
seguono, ai fini del primo tesseramento in Italia, le stesse procedure dei cittadini minorenni italiani, a condizione che provino, come richiesto dall’art. 16, comma 3 del D.Lgs.
36/21, detta iscrizione scolastica.

Tutte le richieste di tesseramento devono essere depositate, presso la piattaforma
telematica della Lega Nazionale Dilettanti, per l’approvazione da parte dei Comitati,
Dipartimenti e Divisione Nazionale Calcio a 5;

2. Tesseramento calciatori stranieri che non hanno compiuto il decimo anno di età, qualora non possano avvalersi della procedura ai sensi del D.Lgs. 36/2021:

I/le calciatori/calciatrici stranieri/e che non hanno compiuto i 10 anni di età, che non
possono avvalersi della procedura ai sensi del d.Lgs 36/2021 devono depositare, in aggiunta alla richiesta di tesseramento, la seguente documentazione:

  • certificato contestuale residenza e famiglia. Laddove iL minore non sia in possesso della
    certificazione di cui sopra, dovrà essere presentata un’autocertificazione, ai sensi di quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per Le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; dall’esercente la responsabilità genitoriale o dal Legale rappresentante relativa alla residenza del nucleo familiare del minore;
  • documento identificativo dell’atleta e dell’esercente la responsabilità genitoriale o
    del soggetto che Lo rappresenta legalmente;
  • in caso di calciatore rappresentato, per qualsiasi motivo, da soggetto diverso dai geni
    tori (ad es. tutela o affidamento): relativo provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;
  • nel solo caso di calciatori extracomunitari, permesso di soggiorno in corso di validità o
    in fase di rinnovo.

Tutte le richieste di tesseramento devono essere depositate, presso la piattaforma
telematica della Lega Nazionale Dilettanti, per l’approvazione da parte dei Comitati,
Dipartimenti e Divisione Nazionale calcio a 5.

3. Rinnovo tesseramenti di calciatori minorenni stranieri precedentemente autorizzati ai sensi della Legge 12 del 20.01.2016 (c.d. ius soli sportivo), della legge n. 205 del 27/12/2017 (c.d. Legge di Bilancio), del nuovo D.lgs. 36/2021 e dell’art. 19 del Regolamento FIFA:

Le richieste di tesseramento, successive al primo, riguardanti i calciatori minorenni stra
nieri che hanno ottenuto il tesseramento in Italia nel rispetto delle disposizioni in epi
grafe, sono di competenza dei Comitati/Dipartimenti/Divisione Calcio a 5 della L.N.D.
attraverso la piattaforma telematica L. N. D.

La documentazione da produrre, oltre alla richiesta di tesseramento, è la seguente:

• richiesta di tesseramento;

• Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in
poi) o contratto se esistente;

• documento identificativo dell’atleta e dell’esercente la responsabilità genitoriale
o del soggetto che Lo rappresenta legalmente;

• autocertificazione dell’esercente la responsabilità genitoriale o del soggetto che
lo rappresenta legalmente, attestante la conferma che le circostanze di cui ai
punti 3 e 5 della successiva tabella riepilogativa non sono mutate e che L’atleta è
iscritto/a ad una classe dell’ordinamento scolastico italiano;

• Permesso di soggiorno in corso di validità esclusivamente per calciatori/calciatrici
extracomunitari con precedente autorizzazione ai sensi dell’art. 19 del RegoLa
mento FIFA.

b) Pratiche di competenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio

4. Trasferimento internazionale di calciatori minorenni ai sensi dell’art. 16, comma 3 del D.Lgs 36/21

In analogia a quanto indicato al precedente punto 1, anche i/Le calciatori/calciatrici
stranieri/e, dai 10 ai 17 anni, che provengono da Federazione estera e che possono
documentare di essere iscritti da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell’ordina
mento scolastico italiano seguono, ai fini del tesseramento in Italia, Le stesse procedure
dei cittadini minorenni italiani, a condizione che provino, come richiesto datLart. 16,
comma 3 deI. D.Lgs. 36/21, detta iscrizione scoLastica. In questo caso, però, tutte le richieste di tesseramento devono essere depositate presso il portale servizi della FIGC, per l’ottenimento del certificato internazionale di trasferimento nel rispetto del Regolamento FIFA sullo Status e trasferimento dei calciatori.

5. Primo tesseramento minorenni stranieri (dai 10 ai 17 anni) e trasferimento internazionale di calciatori minorenni (dai 10 ai 17 anni) che non possano avvalersi della procedura ai sensi del D.Lgs. 36/2021

L’art. 19 del Regolamento FIFA sullo Status e trasferimento dei calciatori viene applicato
a tutti i calciatori minorenni che hanno compiuto il 10° anno di età e che, non potendo
avvalersi della norma di cui alla legge in epigrafe, risultano essere in possesso dei seguenti
requisiti:
• hanno cittadinanza italiana e/o straniera e provengono da Federazione estera;
• hanno cittadinanza straniera, non sono mai stati tesserati all’estero ed effettuano
il primo tesseramento in Italia.

Tutte le richieste di tesseramento riferite alla normativa internazionale devono essere depositate presso il portale servizi della FIGC.
Per La corretta appLicazione della predetta normativa si rimanda alle specifiche richiamate
nella “Guida alle eccezioni” caricata sul portale servizi della FIGC.

 

In relazione ai precedenti punti 1) e 4), si riporta, di seguito, una tabella nella quale viene elencata la documentazione da depositare, all’atto del primo tesseramento in Italia (fattispecie 1) e del trasferimento internazionale (fattispecie 4), sia per i/le calciatori/calciatrici minorenni italiani/e sia per i/Le calciatori/calciatrici minorenni stranieri/e, ciò al fine di confermare schematicamente che Le procedure di tesseramento sono le medesime e che l’unico ulteriore documento obbligatorio richiesto, in base a quanto
previsto dalla legge, è quello comprovante l’iscrizione scolastica da almeno un anno a una
qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano. E’ fatto salvo sia per gli italiani sia
per gli stranieri quanto previsto dall’art. 40, comma 3, N.O.I.F..

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA