Pubblichiamo il primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive anno 2021 (codice tributo 6954), dopo aver proceduto alle necessarie verifiche con l’Agenzia delle entrate e con il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Si ricorda che il credito di imposta individuato con il primo elenco è immediatamente utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.
L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Fonte: Sport Governo