L’articolo 81 del D.L. n 104 del 14 agosto 2020, in discussione al Senato per la conversione in legge, stabilisce la concessione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% delle spese di pubblicità e sponsorizzazione sostenute dagli sponsor nei confronti delle società sportive professionistiche e dilettantistiche, che svolgono anche attività giovanile, escludendo, però, dal beneficio le sponsorizzazioni commissionate alle società sportive dilettantistiche che fruiscono del regime della legge 398/1991, di quelle società, cioè, di minori dimensioni, che non superano nell’anno proventi commerciali per 400 mila euro.
“La disposizione di esclusione penalizza fortemente proprio quei soggetti che per la loro sopravvivenza necessitano degli interventi di natura pubblicitaria di piccoli imprenditori locali che possono avere visibilità con la sponsorizzazione nel territorio, limitato a volte al solo comune o al massimo alla provincia – spiega il Presidente della LND Cosimo Sibilia – Sono decine di migliaia le piccole società che optano o hanno optato per la legge n. 398/91 e che costituiscono l’ossatura dell’intero movimento sportivo dilettantistico”.
Appare dunque ingiustificata la concessione del beneficio alla grande multinazionale che sponsorizza, fino a 15 milioni di euro, una grande società sportiva e venga, invece, escluso il piccolo imprenditore che con poche migliaia di euro contribuisce alla sopravvivenza della piccola entità sportiva che opera nello stesso territorio, quando addirittura non è l’unica fonte di vita della società stessa. Fermo restando che, nell’attuale situazione economica, le piccole imprese trovano enorme difficoltà a commissionare sponsorizzazioni per cui il beneficio recato dall’articolo 81 nei loro confronti sarebbe una forte spinta a far si che la piccola società sportiva possa godere dell’introito pubblicitario. Per questo la LND si è attivata proponendo emendamenti finalizzati ad estendere i benefici della norma, al momento così penalizzate, anche alle realtà con minori proventi commerciali.